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Articolo 157 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 157 TULPS

(1)Chi, fuori del proprio comune, desta sospetti con la sua condotta, e alla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta d'identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione(2).

Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità(3).

L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa(3).

I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.

Note

(1) Vedi, anche, la L. 27 dicembre 1956, n. 1423.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1956, n. 2 (G.U. 23 giugno 1956, n. 155), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1956, n. 2 (G.U. 23 giugno 1956, n. 155), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nelle parti relative al rimpatrio per traduzione, salva l'ulteriore disciplina legislativa della materia.

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