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Articolo 14 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 14 Costituzione

Il domicilio è inviolabile [614, 615 c.p.].
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [244 ss., 316 ss., 332 c.p.p.; 118, 670 c.p.c.].

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità [32] e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali [53] sono regolati da leggi speciali..

Ratio Legis

La particolare considerazione di cui gode il domicilio nella Costituzione (considerato inviolabile, così come la libertà personale, e sottoposto alle stesse garanzie previste per questa, v. art. 13 Cost.) si spiega in quanto esso è visto come il luogo più importante in cui il singolo conduce la propria vita, anche all'interno del nucleo famigliare.

Spiegazione dell'art. 14 Costituzione

Il presente articolo sancisce l'inviolabilità ed intangibilità del domicilio. La libertà all'interno del proprio domicilio costituisce una forma di espressione della libertà personale che lega la persona al luogo in cui svolge una parte consistente della sua vita, concretandosi nella proiezione spaziale della persona e delle sue libertà personali, mettendola al riparo da indebite ingerenze. Tale risvolto spiega perché essa sia assistita dalle stesse garanzie previste dall'articolo 13 relativo alla libertà personale dell'individuo.

La libertà di domicilio si esprime nel poter scegliere il luogo dove stabilire il proprio domicilio, nella libertà di svolgere al suo interno qualsiasi attività lecita, nel poter impedire a chiunque di farvi ingresso, se non autorizzato dalla legge.

Il concetto di domicilio va inteso in senso ampio, e quindi non solo come abitazione, ma anche luogo in cui si svolge la propria attività lavorativa, una dimora occasionale e persino la propria automobile. In sintesi, domicili va inteso come quello in cui si ha il poteree la possibilità di escludere la presenza di terzi, al fine di difendere i propri interessi affettivi, spirituali, culturali o sociali.

L'inviolabilità indica, in generale, il diritto di ciascuno ad una sfera privata e delimitata al riparo da ingerenze da parte di terzi. A presidio del suo rispetto il codice penale pone una serie specifica di disposizioni (614 ss. c.p.). Anche l'ordinamento comunitario detta una disposizione che tutela il domicilio, l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il quale lo accosta al "rispetto della propria vita privata e familiare", con ciò stabilendo una tutela di più ampio respiro rispetto alla norma in esame. La nostra giurisprudenza, al contempo, ha esteso la portata del concetto di "domicilio" arrivando ad includervi, tra gli altri, l'ufficio e la sede di un'associazione privata.
La libertà di domicilio è inoltre riconosciuta a tutte le formazioni sociali, che, nel rispetto delle legge, possono ivi riunirsi o associarsi.

Per quanto concerne le limitazioni, non possono essere eseguiti sequestri, perquisizioni ed ispezioni se non nei modi e nei casi stabiliti dalle leggi.

In particolare, anche la tutela del domicilio è garantita da una riserva di legge assoluta e rinforzata e da una riserva di giurisdizione, di modo che solo la legge può stabilire quando e come la libertà in esame può essere sacrificata e solo l'autorità giudiziaria, con provvedimenti motivati, può deciderne, concretamente, il sacrificio.

Tuttavia, l'inviolabilità del domicilio è esclusa quando, per motivi di sanità, incolumità pubblica o a fini economici o fiscali, è necessario procedere ad accertamenti o messe in sicurezza.

Non è comunque ammessa l'adozione di misure coercitive di al tipo senza un provvedimento preventivo o successivo da parte dell'autorità giudiziaria.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

14 
[...] quando, per le limitazioni della libertà personale e del domicilio, nel porre i necessari presidi dell'indicazione di casi tassativi, da parte della legge, e d'una decisione motivata dell'autorità giudiziaria, si aggiunge che gli indilazionabili interventi della pubblica sicurezza, da contenersi sempre nei casi di legge, debbono essere senza eccezione sottoposti alla magistratura, anche se ai fermi è già succeduto il rilascio, ed anche per le perquisizioni e le ispezioni, e per ogni altra misura restrittiva della libertà.

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Consulenze legali
relative all'articolo 14 Costituzione

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Dott. G. L. B. chiede
sabato 09/04/2022 - Abruzzo
“Spett.le Studio Brocardi,
con la presente sono ad esporre un caso per domandare un parere tecnico relativo alle iniziative da intraprendere.
Sono proprietario di una palazzina bifamiliare autonoma costituita su due livelli.
Entrambi gli appartamenti sono concessi in locazione.
La Conduttrice dell'appartamento sito all'ultimo piano alto dell'immobile, dopo aver chiesto supporto al sottoscritto Locatore (che nelle successive due ore ha fatto intervenire un idraulico al fine di accertare la cause e l'entità del danno e del difetto lamentato, ha deliberatamente ed apertamente rifiutato che l'idraulico entrasse presso l'abitazione concessa in locazione).
Dopo circa sei ore, il Conduttore dell'appartamento locato al piano inferiore, notava macchie sul soffitto da spargimento di acqua, con danno all'intonaco e gocciolamento in aumento progressivo.
A quel punto il sottoscritto Locatore si recava presso l'appartamento dal quale il danno evidentemente proveniva, limitandosi a suonare al campanello e chiedere alla Signora di poter rimediare al danno, prendendone visione e stabilendo quale fosse la causa, sia nell'interesse della stessa conduttrice, sia del conduttore del piano inferiore, sia del proprietario stesso che vedeva ed assisteva passivamente alla rovina degli appartamenti di proprietà.
La signora, presumibilmente in stato alterato di personalità, si rifiutava di concedere l'accesso sia al proprietario, sia a chiunque altro. Allertate le forze dell'Ordine, è stato riferito al proprietario che nessuno accesso sarebbe stato consentito, neanche da parte loro, senza ordinanza del giudice e si consigliava di procedere in tal senso. A nulla è valso sottolineare come il deperimento del bene era ed è in essere e che il proprietario poteva limitarsi ad assistere solo passivamente a questa dinamica alla quale si aggiunge la lamentela del conduttore del piano inferiore che vede infiltrazioni di acqua presso la propria abitazione che, si ricorda, è sempre di proprietà del sottoscritto proprietario.
Come sarebbe più opportuno agire sia civilmente che, eventualmente, penalmente, anche in considerazione che la conduttrice de qua ha tolto dal citofono ogni riferimento relativo al nome, cognome, etc e sarebbe anche non individuabile per eventuali notifiche?
ringrazio anticipatamente.”
Consulenza legale i 15/04/2022
L’art.14 della nostra Carta Costituzionale dice una cosa molto semplice ma anche molto netta: "il domicilio è inviolabile". Sicuramente quanto scritto nella nostra Costituzione è uno dei capisaldi delle democrazie occidentali, ed è proprio per tale motivo che nel caso descritto nel quesito la pubblica autorità non è potuta intervenire nonostante vi fosse una evidente perdita nelle tubature condominiali.

Solo un provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria può autorizzare la forza pubblica ad entrare nel domicilio altrui. L’art. 14 Cost. ha un concetto molto ampio di domicilio che va ben oltre a quello di abitazione: è ricompreso nel termine di domicilio anche il luogo in cui si svolge la propria attività lavorativa, una dimora occasionale e persino la propria automobile. In sintesi, il domicilio va inteso come quello in cui si ha il potere o la possibilità di escludere la presenza di terzi, al fine di difendere i propri interessi affettivi, spirituali, culturali o sociali. Proprio per tale motivo né il proprietario dei due appartamenti, né tantomeno l’amministratore del condominio possono accedere all’ interno dell’abitazione.

E’ necessario quindi che l’autore del quesito si rivolga nel più breve tempo possibile ad un legale affinché il professionista lo assista nella richiesta al giudice di un provvedimento cautelare ex. art. 700 del c.p.c. che autorizzi l’ingresso nel domicilio altrui con l’ausilio delle forze dell’ordine. Il giudizio potrà essere proposto sia dal proprietario delle due unità abitative coinvolte che dall’amministratore di condominio.
Nel ricorso introduttivo sarà fondamentale dare evidenza al giudice del pericolo che corrono le due proprietà coinvolte attraverso materiale fotografico, dichiarazioni scritte dei
condomini e allegando una breve e succinta relazione peritale: così facendo si raggiungerebbe la prova della irreparabilità ed imminenza del pregiudizio che la giurisprudenza cautelare richiede per emettere un provvedimento che di fatto porta ad una violazione di una libertà costituzionalmente garantita senza che vi sia stato un pieno contraddittorio.
Stante la gravità della situazione descritta e l’imminenza del pericolo si ritiene che tale provvedimento possa anche essere emesso dal giudicante "inaudita altera parte" ai sensi dell’art. 669 sexies del c.p.c., ovvero senza la previa convocazione in giudizio della controparte. In questo modo si otterrebbe un provvedimento immediatamente ancorché provvisoriamente efficace, prima ancora che la controparte abbia contezza del provvedimento e prima ancora quindi di procedere alle notifiche di rito.

Ad ogni modo, la circostanza che la parte che si dovrà comunque convenire nel giudizio cautelare possa aver tolto dal citofono ogni riferimento utile al suo rintraccio non è di certo ostativo ad un eventuale perfezionamento della notifica. Come ha chiarito infatti in più arresti la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica dovrà compiere ogni azione utile a rintracciare il destinatario della notifica, dandone poi conto nella sua relata. Interessante sotto questo aspetto è l’Ordinanza della I° Sezione Civile della Corte di Cassazione n.2530 del 27.02.2022 la quale ha chiarito: "…questa Corte non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati." Ad ogni modo se l' Ufficiale Giudiziario non riuscirà dopo tutte le suddette indagini a reperire il destinatario a cui deve consegnare gli atti, provvederà comunque a perfezionare il procedimento di notifica attraverso l'art. 140 del c.p.c.

Ovviamente alla azione cautelare dovrà poi seguire una successiva azione civile con la quale si richiederà al conduttore il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del comportamento tenuto.