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Articolo 41 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

Dispositivo dell'art. 41 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della citata legge, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.
2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.
3. L’ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.
4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure: A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:
  • 1) per l’anzianità maturata anteriormente all’1 maggio 1958:
  • a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
  • b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;
  • 2) per l’anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:
  • a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità;
  • b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
  • 3) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
  • a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità;
  • b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
  • 1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;
  • 2) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d’anzianità;
  • 3) per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
  • 4) per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.
Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R.
5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

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Consulenze legali
relative all'articolo 41 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

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L. F. chiede
venerdģ 31/05/2024
“Vorrei anticipare/prestare circa € 10.000,00 ad una mia lavoratrice domestica, in servizio da 14 anni, per l'acquisto di un'auto.
Quale modalità è consigliabile:
Posso versare la cifra sul suo c/c come anticipo di liquidazione futura? Precisandolo sulla causale?
Oppure trattengo una quota percentuale dallo stipendio mensile (€ 500,00 + regolari contributi Inps)
Oppure altra soluzione, GRAZIE”
Consulenza legale i 08/06/2024
Ai sensi del comma 2 dell’art. 41 del CCNL del Lavoro Domestico “I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato”.
Pertanto, è possibile anticipare il TFR nella misura prevista dal CCNL. Sarebbe opportuno che la lavoratrice formalizzi la richiesta per iscritto, come previsto dalla normativa.
Per prassi, è possibile anticipare anche il 100% del TFR maturato come trattamento di miglior favore per il dipendente. Anche in questo caso, sarebbe opportuno formalizzare la richiesta per iscritto per evitare contestazioni future.

La seconda soluzione risulta più complicata dal punto di vista normativo.

Infatti, bisognerebbe stipulare un contratto di mutuo tra privati. La legge non prevede la forma scritta, ma questa è opportuna per avere la prova del prestito di denaro.

Per quanto riguarda la restituzione dei soldi tramite trattenuta dello stipendio, si tenga conto che, ai sensi dell’art. 1246 c.c., non è possibile la compensazione di crediti impignorabili. Nel caso di specie, rileva sicuramente l’impignorabilità parziale degli stipendi, dei salari, delle pensioni e di ulteriori attribuzioni pecuniarie dovute al lavoratore prevista dai commi 3°-5° e 7°-8° dell’art. 545 c.p.c.

Il pignoramento dello stipendio è consentito, senza bisogno di apposita autorizzazione, nella misura legalmente predeterminata di un quinto della somma dovuta.

È soltanto nella suddetta misura del quinto che dovrebbe poter operare, quindi, la compensazione tra un credito del lavoratore e un controcredito del datore di lavoro.

Sarebbe opportuno formalizzare per iscritto anche la cessione del quinto.