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Articolo 30 Codice del terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Organo di controllo

Dispositivo dell'art. 30 Codice del terzo settore

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
  2. b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
  3. c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità(1).

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Note

(1) Le lettere a), b), c) del comma 2 sono state modificate dall'art. 4, comma 1, lettera e) della L. 4 luglio 2024, n. 104.

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Consulenze legali
relative all'articolo 30 Codice del terzo settore

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. A. chiede
domenica 19/05/2024
“Buongiorno,
chiedo ulteriore quesito perchè i due quesiti richiesti in precedenza sembrano dare due risposte in contrasto .

In una ETS:
a) l'organo di controllo collegiale è composto da 1 revisore iscritto all'albo che legittima l'organo e da due soggetti semplici ( non rientranti nelle categorie di professionisti ) ;
b) revisore esterno ad incarico per l'attività di revisione così da rendere la revisione attività di non appannaggio dell'organo di controllo, altrimenti abbisognerebbe di soli revisori.
Tuttavia, dovrebbe esservi anomalia nel fatto che il revisore esterno è la stessa persona che legittima l'organo di controllo ( unico soggetto iscritto all'albo). Inoltre, i componenti dell'odc si muovono sempre senza condividere le loro mosse con il revisore ( soggetto che rende legittima la loro attività in odc).
Le cause di incompatibilità dovrebbero essere verificate ( a responsbilità) dallo stesso odc .
Per questa situazione esiste qualche anomalia che il Consiglio Direttivo deve segnalare e nel caso alertare Anac , in considerazione dei rapporti non proprio cordiali ( il presidente dell'odc ha dichiarato di voler diventare presidente del CD nel 2025 e che quindi cercherà ogni strada per arrivare a quella carica , inclusa la sfiducia del presidente da richiedere agli associati anche se non esistono motivazioni fondate ).”
Consulenza legale i 22/05/2024
L’art. 30 del Codice del terzo settore, al comma 1, impone la nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, nelle fondazioni del Terzo settore; il comma 2, invece, prescrive l’obbligo per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Posto che l’organo di controllo può essere monocratico o collegiale, il comma 5 dispone che il componente dell’organo monocratico o almeno uno dei componenti dell’organo collegiale devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all’2397, comma 2, del c.c. (cioè tra gli iscritti nella sezione A “Commercialisti” dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; nell’albo degli Avvocati; nell’albo dei Consulenti del lavoro; fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche; nel registro dei Revisori legali dei conti).

Il comma 6 permette all’organo di controllo di esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'31, comma 1.
Ciò avviene quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 1.100.000,00 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
In tal caso, tuttavia, l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nell’eventualità in cui sia nominato un revisore esterno, l’organo di controllo collegiale potrà continuare a avere tra i suoi membri soltanto uno dei soggetti tra le categorie di cui all’2397, comma 2, del c.c..

Tanto premesso, da un punto di vista meramente formale l’organo di controllo è correttamente costituito.

La situazione concreta, tuttavia, appare ledere i principi di indipendenza ed obiettività del revisore legale, considerato che il revisore esterno appare essere, sostanzialmente, il medesimo soggetto appartenente all’organo di controllo.
Nel disciplinare i requisiti di indipendenza e obiettività del revisore legale, infatti, l’art. 10 del d. lgs. 39/2010 dispone che questi e la società di revisione, che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, debbano essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non debbano essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale; vieppiù, obbliga il revisore ad adottare tutte le misure per evitare un conflitto di interessi, anche solo potenziale.
Nel caso di specie, pertanto, è opportuno che il soggetto che si occupi della revisione legale sia diverso da colui che appartiene all’organo di controllo.

La situazione dovrebbe essere segnalata proprio dall’organo di controllo, che ha il dovere di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento (art. 30, comma 6, del Codice del terzo settore).

Di certo il Consiglio Direttivo può insistere (formalmente e per iscritto) presso l’organo di controllo affinché prenda atto dell’incompatibilità ed assuma gli opportuni provvedimenti; ciò anche per lasciare una traccia scritta dell’attivazione del Consiglio stesso verso la risoluzione dell’irregolarità.
Della questione può essere altresì investita l’assemblea, la quale ha competenza inderogabile in merito ai sensi dell’art. 25 del codice terzo settore, così da procedere alla revoca per giusta causa del membro dell’organo di controllo (o dell’intero organo), ovvero del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

A. A. chiede
mercoledì 17/01/2024
“Se in una ets l'organo di controllo, in forma collegiale, è erroneamente composto da revisore legale (iscritto all'albo) e due soggetti senza iscrizione all'albo ne professori in materie, come forse prescritto dal comma 2 dell' art. 2397 del c.c. si può prevedere alla modifica dell'organo di controllo passandolo in composizione monocratica (revisore legale) e spostare i due soggetti nel consiglio direttivo nella stessa seduta di nomina degli organi sociali (modifica o rinnovo cd) ?”
Consulenza legale i 23/01/2024
L’art. 30 del Codice del terzo settore delinea la disciplina dell’organo di controllo negli enti del terzo settore.
Il comma 1 impone la nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, nelle fondazioni del Terzo settore; il comma 2, invece, prescrive l’obbligo per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Negli enti del terzo settore, pertanto, l’organo di controllo può essere monocratico o collegiale.
Il medesimo art. 30, comma 5, del Codice del terzo settore dispone che il componente dell’organo monocratico o almeno uno dei componenti dell’organo collegiale devono essere scelti fra gli iscritti delle categorie di soggetti di cui all’[[n2397]], comma 2, del c.c., nello specifico:
  • nella sezione A “Commercialisti” dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • nell’albo degli Avvocati;
  • nell’albo dei Consulenti del lavoro;
  • fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche;
  • fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali dei conti.

La composizione dell’organo di controllo come descritto nel quesito è, pertanto, corretta.
In ogni caso, se si ritiene opportuno, si può modificare la composizione dell’organo di controllo, revocando l’incarico a determinati soggetti e, al contempo, nominandoli quali membri del Consiglio Direttivo, mediante decisione, anche contestuale, dell’assemblea.

Paolo L. chiede
venerdì 23/11/2018 - Emilia-Romagna
“Domanda: decorrenza istituzione obbligo organo di controllo negli enti del terzo settore.
L'art.30 d.lgs. n.117/2017 dispone al comma 2:
"2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.'
Una onlus iscritta nei registri regionali esistente da oltre 20 anni e che supera, da sempre, i limiti di cui al citato comma 2 è obbligata ad istituire l'organo di controllo a decorrere dall'assemblea di approvazione del bilancio 2018, ovvero chiusura di due esercizi (2017 - 2018) dalla pubblicazione del d.lgs. 117/2017 ?
Si precisa che la possibilità di modificare gli statuti è agosto 2019 e non risulta ancora istituito il RUNTS.""
Grazie.

Consulenza legale i 29/11/2018
La riforma del Terzo settore, che ha preso avvio con la Legge 6 giugno 2016 n. 106 (c.d. legge delega) e trovato compimento definitivo con l’adozione dei relativi decreti attuativi, tra cui il D.lgs. 117/2017 (che contiene il Codice del Terzo settore), ha posto e pone, in effetti, diversi problemi interpretativi in ordine alla disciplina transitoria.

In particolare, i decreti legislativi attuativi nn. 112/2017 e 117/2017, entrati in vigore rispettivamente il 20 luglio ed il 3 agosto 2017, contengono disposizioni per le quali è prevista una diversa efficacia temporale.

Un dato comunque è certo: secondo quanto previsto all'art. 4 del codice terzo settore e all'art. 11 del codice terzo settore del decreto legislativo in esame, affinché un ente possa qualificarsi come ente del terzo settore (ETS) occorre l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS); solo dal momento della istituzione del RUNTS, dunque, sarà possibile parlare in maniera univoca di Terzo settore e la disciplina contenuta nel codice che li prevede potrà produrre appieno tutti i suoi effetti.

Fino ad allora tutte le norme del codice legate alla pubblicità degli enti in tale registro non potranno necessariamente trovare applicazione.

Precisato ciò, va rilevato che tra tali norme non può includersi l’art. 30 del Codice, norma che prevede appunto l’istituzione di un organo di controllo distinguendo tra fondazioni (primo comma) e associazioni riconosciute e non riconosciute (secondo comma); solo per queste ultime l’obbligo scatta nel momento in cui si verificano le condizioni previste dal secondo comma della norma.

Si potrebbe obiettare che, come si è prima accennato, non si può formalmente parlare di ETS finché non verrà istituito il RUNTS, per il cui funzionamento a regime l’art. 53 del codice terzo settore del Codice dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, è chiamato a definire con proprio decreto la procedura per l’iscrizione nel RUNTS, individuando i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito di atti e documenti.

In contrario, tuttavia, si può invocare il successivo art. 101 del codice terzo settore, il quale, nel dettare le norme transitorie e di attuazione del medesimo Codice, dispone espressamente al terzo comma che il requisito dell’iscrizione al RUNTS, nelle more dell’istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle “reti associative” e degli enti del terzo settore (ETS) attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore.

A questo punto, considerato che la normativa del Codice è entrata in vigore il 3 agosto 2017 (giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale), nel cercare di definire al meglio il regime transitorio applicabile agli ETS e agli enti non profit che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla nuova disciplina del codice (almeno per quelle norme per le quali non viene espressamente stabilita una precisa decorrenza temporale), può concludersi dicendo che la norma di cui all’art. 30 sulla obbligatorietà degli organi di controllo deve ritenersi sin da subito applicabile, sia perché tale norma non subordina la validità di tale istituzione all’iscrizione o al deposito al RUNTS, sia argomentando dall’art. 53 citato, che in ogni caso assimila al RUNTS l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti per le “reti associative” esistenti (distinguendole espressamente dagli ETS e tra cui si ritiene vadano ricomprese le ONLUS).

Così si avrà che, mentre gli ETS che hanno scelto lo schema organizzativo della fondazione saranno obbligati alla nomina dell’organo di controllo sin dall’entrata in vigore del codice, per quelli che invece adottano lo schema della associazione (riconosciuta o meno) l’obbligo scatta solo al superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti previsti dal secondo comma dell’art. 30.

In questo secondo caso, non disciplinando la legge che per l’avvenire, i due esercizi consecutivi si dovranno indubbiamente far decorrere da quello successivo all’entrata in vigore del codice, e dunque a partire dall’esercizio 2018.

Quindi sarà dall’esercizio sociale decorrente dal 1° gennaio 2020 che dovrà obbligatoriamente istituirsi l’organo di controllo, data alla quale l’ONLUS, se intende acquisire la natura di ETS, avrà già dovuto adeguare il proprio statuto alla normativa dettata dal codice (il termine, infatti, è di 18 mesi)

Nessuna rilevanza può assumere la circostanza che l’ONLUS in questione, esistente da oltre 20 anni, abbia da sempre superato i limiti di cui al citato secondo comma, e ciò per il predetto principio secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire.