Chiunque(1) si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [260](2), con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 309.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica(3).
Note
(1)
Si tratta di un reato comune, ovvero può essere commesso da un soggetto qualsiasi. Tuttavia, se si tratta di un militare viene ad applicarsi l'art. 90 del codice penale militare di pace.
(2)
La condotta non deve essere posta in essere in modo clandestino o fraudolento, diversamente troverebbe applicazione l'art. 260.
(3)
Tale comma è stato aggiunto dall’art. 7, comma 4, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.