(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā della contravvenzione prevista dall'art. 682 cod. pen., č sufficiente accertare, oltre all'introduzione abusiva con dolo o colpa in un determinato luogo "militare", il solo fatto che, in relazione a questo, sia stato legittimamente imposto un divieto di accesso, indipendentemente dalle ragioni che in concreto lo hanno determinato.