È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
- 1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato [682](1);
- 2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258(2);
- 3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica(3).
Note
(1)
Si ritiene clandestina, l'introduzione in un luogo che avviene evitando la sorveglianza di custodi o vigilanti, mentre avviene con inganno, se il soggetto si avvale di mezzi fraudolenti che inducono in errore i soggetti addetti alla vigilanza.
(2)
La condotta criminosa di cui al numero due implica necessariamente la volontà cosciente di detenere mezzi idonei ad acquisire notizie segrete o riservate di cui si vuole evitare la divulgazione.
(3)
L'ultimo comma è stato aggiunto successivamente dall’art. 7, comma 3-bis, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, poi convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.