(massima n. 1)
Qualora, per ragioni essenzialmente di salvaguardia della pubblica incolumità, sia stato imposto il divieto di accesso ad un'area adiacente ad un poligono di tiro, in quanto possibile zona di ricaduta di ordigni inesplosi, l'inosservanza di detto divieto, non essendo questo finalizzato alla tutela di un «interesse militare dello Stato» e non avendo, inoltre, ad oggetto, un vero e proprio «luogo militare» quale definito (con validità da ritenersi estesa anche alla legge penale comune) dall'art. 230 c.p. mil. pace, non può costituire condotta idonea a rendere configurabile il reato di cui all'art. 682 c.p.