Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione(1), con l'arresto fino a un anno.
Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi(2).
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata(3)(4).
Note
(1)
Parte della dottrina ritiene che l'espressione "per il solo fatto della partecipazione" denoti la punibilità di qualunque soggetto che prenda parte alla radunata sediziosa, sia pure in forma passiva e per mera curiosità, tuttavia la dottrina maggioritaria e la stessa giurisprudenza propendono per considerare necessario un contributo attivo del partecipe.
(2)
Tale aggravante richiede la disponibilità dell'arma, ma non che il soggetto effettivamente la utilizzi.
(3)
Tale esimente ha carattere soggettivo, di conseguenza ex art. 119, comma 1, opera solo nei confronti del soggetto che tiene il comportamento indicato nella norma.
(4)
La disposizione in esame rimane assorbita nella fattispecie ex art. 284, mentre concorre con il delitto di danneggiamento (635) e con quello di invasione di terreni (633).