Chiunque pubblica o diffonde notizie(1) false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [265, 269, 501, 658](2), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Note
(1)
Per notizia si intende un annuncio o un'informazione dal contenuto in ogni caso preciso e riconoscibile, stante la non configurabilità della norma in esame in relazione a semplici dicerie.
(2)
La natura sussidiaria della norma fa sì che possa essere assorbita dalle fattispecie ex artt. 265 (disfattismo politico), 267 (disfattismo economico), 269 (attività antinazionale del cittadino) e [501 (rialzo o ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercati).