(massima n. 1)
Posto che, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 15/73, per «atteggiamento sedizioso», penalmente rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 655 c.p., deve intendersi quello «che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico», deve riguardarsi come legittima la ritenuta sussistenza delle suddette caratteristiche anche in comportamenti che costituiscano, di per sè, reati specifici (nella specie trattavasi di danneggiamento), ovvero siano addirittura privi di autonoma rilevanza penale, quando gli stessi si inquadrino in un contesto che, nell'insindacabile (se rettamente motivata) valutazione del giudice di merito, valga a farli apparire non come fine a sé stessi, ma come manifestazione, appunto, di ribellione e di ostilità a chi, in quel momento, rappresenta l'autorità e la forza della legge, con conseguente pericolo di creazione o anche solo di protrazione di uno stato di turbamento dell'ordine pubblico.