Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto era stato imputato di tale reato, per aver imbrattato con delle bombolette spray un muro posto sulla strada pubblica, imprimendovi una scritta.
L’imputato veniva assolto in primo grado, in quanto il Tribunale non riteneva sussistente il reato, dal momento che “la parete in questione era già stata completamente imbrattata e deturpata da ignoti”.
Secondo il Tribunale, in particolare, doveva ritenersi che l’imputato avesse agito “con l'intento di abbellire la facciata e di effettuare un intervento riparatore, realizzando un'opera di oggettivo valore artistico”.
Inoltre, il Tribunale rilevava che le “doti artistiche” dell’imputato erano state pubblicamente riconosciute dallo stesso Comune interessato, tanto che il egli era risultato vincitore anche di un bando di concorso finalizzato alla rivalutazione di una piazza “mediante l'intervento di uno street artist”.
Sulla base di queste considerazioni, pertanto, il giudice di primo grado riteneva che l’intervento dell’imputato non costituisse “imbrattamento dei muro, bensì l'esecuzione di un'iniziativa di valore artistico”.
Ritenendo ingiusta la sentenza di assoluzione, il Pubblico Ministero impugnava la pronuncia e la Corte d’appello, in parziale riforma della medesima, assolveva l'imputato “perché non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.”.
Secondo la Corte d’appello, “il fatto, ancorché astrattamente configurabile come reato, non è punibile per la sua particolare tenuità, derivante dalla circostanza che il muro in questione era già stato deturpato da ignoti e quindi l'intervento del M. non determinava, ben vedere, alcun danno”.
Avverso tale decisione, il procuratore generale decideva di proporre ricorso per Cassazione, evidenziando che “che non vi sarebbe alcuna prova dell'esiguità del danno, tale non potendosi considerare quello che - a detta della stessa corte d'appello - potrebbe essere rimosso solo con l'intervento di un imbianchino”.
Secondo il ricorrente, dunque, la motivazione della sentenza di secondo grado sarebbe “carente nella parte in cui nulla dice sui costi necessari all'esecuzione dell'intervento di ripristino, ma anche nella parte in cui considera le modalità della condotta, senza calcolare che la copertura dei graffiti precedenti con un disegno di ancora più ampie dimensioni rende ancor più problematica l'opera di pulitura”.
Il ricorrente rilevava, inoltre, che la “firma” lasciata “dall’artista” era rappresentata dalla “denominazione del sito Internet dell'imputato”, con la conseguenza che l’attività doveva “intendersi come compiuta anche a scopo pubblicitario e quindi di lucro”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente.
Secondo la Cassazione, infatti, “il giudizio di particolare tenuità dell'offesa, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., deve essere effettuato prendendo in considerazione le modalità della condotta, l'esiguità dei danno e la non abitualità dei comportamento”, trattandosi, quindi, di una valutazione di merito, insindacabile in sede di giudizio di Cassazione se sorretto da idonea motivazione.
Nel caso di specie, dunque, poiché la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, anche in ordine al giudizio di “particolare tenuità del fatto”, ai sensi dell’art. 131-bis codice penale, la decisione non poteva essere sindacata nel terzo grado di giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto, dichiarandolo inammissibile.