Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale e pertanto il c.d.
know how, vale a dire quel patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale.
La novità e l'originalità del prodotto e delle
applicazioni industriali non sono essenziali ai fini della configurazione del delitto.
Viene inoltre ritenuto irrilevante che l'apprensione di segreti scientifici o industriali sia avvenuta legittimamente o meno, essendo sufficiente la rivelazione o l'impiego per un proprio o altrui
profitto delle notizie di cui sopra, ma solamente nel caso in cui esse siano state apprese per ragioni del suo stato o ufficio.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce chi, volontariamente,
riveli o
impieghi, a proprio o ad altrui
profitto, un
segreto relativo a
scoperte,
invenzioni scientifiche o
applicazioni industriali, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo stato, del suo ufficio, della sua
professione o della sua
arte.
Affinché si possa ritenere integrato il
delitto previsto dall’
art. 623 del c.p., la
condotta criminosa posta in essere dal soggetto agente deve avere ad oggetto
scoperte o
invenzioni scientifiche di possibile applicazione
industriale o
professionale, nonché le loro possibili modalità di
applicazione all'interno dell'industria. Si deve, quindi, trattare, ad esempio, di metodi di lavorazione, macchine, strumenti, dispositivi, prodotti industriali o applicazioni industriali nuove rispetto ai processi industriali già in uso, le quali non devono, peraltro, essere contrarie alla legge, all’
ordine pubblico e al
buon costume.
La norma fa, dunque, essenzialmente, riferimento al cosiddetto
“know how”, ossia all’insieme di saperi, abilità, competenze ed esperienze necessari per lo svolgimento di determinate attività nei settori industriali e commerciali.
È, altresì, necessario che la
notizia oggetto della condotta criminosa fosse
destinata a rimanere
segreta, ossia che, in relazione ad essa,
non sia stata conseguita la
privativa industriale, in quanto quest’ultima ne comporterebbe, necessariamente, la pubblicità.
In base a quanto disposto dal secondo comma, può essere punito ai sensi dell’
art. 623 del c.p. anche chi, avendo
acquisito in modo
abusivo dei
segreti commerciali, li
riveli ad altri o li
impieghi a proprio o ad altrui
profitto.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA