(massima n. 1)
Ai fini del delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali č irrilevante che l'apprensione dei segreti medesimi sia avvenuta legittimamente o illegittimamente. La novitā e l'originalitā delle applicazioni industriali non sono essenziali ai fini del delitto previsto dall'art. 623 c.p. Ai fini del delitto previsto dall'art. 623 c.p. non č necessario che esista un brevetto per le scoperte, invenzioni o applicazioni tutelate.