(massima n. 1)
In tema di rivelazione di segreti scientifici o commerciali, la nozione di "segreti commerciali", oggetto del reato di cui all'art. 623 cod. pen., come modificato dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, non č assimilabile a quella, pur avente medesima denominazione, di cui all'art 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (codice della proprietā industriale), che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, ma comprende, estendendo l'ambito di tutela penale, anche tutte quelle ulteriori informazioni su produzioni industriali e programmi commerciali, pur non rispondenti ai suddetti requisiti normativi, per le quali sia individuabile un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto.