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Articolo 586 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti

Dispositivo dell'art. 586 bis Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:

  1. a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
  2. b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
  3. c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468(1)(2)(3).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 22 aprile 2022, n. 105 , ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 586-bis, settimo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»".
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 22 aprile 2022, n. 105, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 586-bis, settimo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»".

Spiegazione dell'art. 586 bis Codice Penale

La norma in oggetto appronta una tutela più specifica al fenomeno del doping in ambito sportivo.

Le varie condotte previste sono accomunate dalla messa in circolazione di sostanza dopanti, qualora vi sia la mancanza di un'esigenza patologica.

Elemento costitutivo, nonché dolo specifico, è che la somministrazione sia diretta ad alterare le prestazioni sportive, ovvero all'elusione dei controlli anti-doping, in assenza.

Le sostanze devono inoltre essere idonee ad alterare le prestazioni fisiche degli atleti o le loro condizioni fisiche e biologiche (termine onnicomprensivo utilizzato allo scopo di farvi rientrare anche le sostanza di cui sopra meramente dirette ad eludere i controlli, senza capacità di migliorare le prestazioni).

La pena è aumentata:
  1. a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

  1. b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

  1. c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Massime relative all'art. 586 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 24884/2021

La competenza territoriale per il reato di assunzione di sostanze dopanti di cui all'art. 586-bis cod. pen. si determina in relazione al luogo in cui č avvenuta l'assunzione, da accertarsi sulla base di elementi oggettivi, e, ove tale accertamento risulti impossibile, secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 26326/2020

In tema di reati antidoping, č rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 586-bis, comma 7, c.p., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, nella parte in cui - sostituendo l'art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. n) del medesimo D.Lgs. n. 21 del 2018 - prevede il "fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti".

Cass. pen. n. 16437/2020

Per la configurabilitā del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di lotta contro il "doping"(fattispecie ora inserita nell'art. 586-bis cod. pen.), non č richiesto che l'attivitā sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico.

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