(massima n. 1)
La competenza territoriale per il reato di assunzione di sostanze dopanti di cui all'art. 586-bis cod. pen. si determina in relazione al luogo in cui č avvenuta l'assunzione, da accertarsi sulla base di elementi oggettivi, e, ove tale accertamento risulti impossibile, secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9 cod. proc. pen.