(massima n. 1)
Per la configurabilitā del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di lotta contro il "doping"(fattispecie ora inserita nell'art. 586-bis cod. pen.), non č richiesto che l'attivitā sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico.