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Articolo 574 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/05/2024]

Sottrazione e trattenimento di minore all'estero

Dispositivo dell'art. 574 bis Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale(1).

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 29 maggio 2020, n. 102, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale".

Spiegazione dell'art. 574 bis Codice Penale

Trattasi di norma destinata ad operare una tutela più specifica ai fenomeni di sottrazione di minore, delitto sempre più frequente, data la crescita del numero di famiglie multi-etniche.

Il delitto è integrato da condotte di abductio o di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, con conseguente impedimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del soggetto legittimato.

Trattasi di reato comune, commissibile pertanto non solamente dall'atro esercente la potestà genitoriale, ma da chiunque, estendendosi dunque la tutela penale.

Massime relative all'art. 574 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 28772/2020

Integrano modalità alternative di commissione del delitto di cui all'art. 574-bis cod. pen. le condotte di "abductio" e di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, che determinino impedimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. (In motivazione la Corte ha escluso che violi il principio di corrispondenza tra la condanna e l'accusa la sentenza che, a fronte della contestazione del reato in forma istantanea, incentrata sul momento della sottrazione del minore, tenga conto anche del successivo periodo di trattenimento dello stesso all'estero, nella specie valorizzato ai fini dell'intensità del dolo e della gravità della condotta).

Cass. pen. n. 29672/2020

In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 574-bis, comma terzo, cod. pen. da parte della Corte costituzionale con sent. n. 102 del 2020, non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell'evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell'esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore.

Cass. pen. n. 31927/2019

In tema di reati contro la famiglia, integra il delitto previsto dall'art. 574-bis cod. pen. la condotta del genitore che porti con sé all'estero il figlio minore senza il consenso del coniuge, impedendo a quest'ultimo l'esercizio delle prerogative genitoriali, anche qualora il trattenimento all'estero sia di breve periodo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il decorso di un tempo rilevante non rientra tra gli elementi oggettivi del reato, ma costituisce elemento caratterizzante la diversa fattispecie di cui all'art. 574 cod. pen.).

Cass. pen. n. 36828/2019

La competenza per territorio, per il reato di cui all'art. 574-bis cod. pen., si radica nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell'indebito trasferimento o trattenimento all'estero, poiché in tale luogo si realizza l'offesa tipica, consistente nell'impedimento dell'esercizio delle prerogative genitoriali nonché nella preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la competenza si radicasse nel luogo, diverso da quello di residenza della minore, in cui la stessa si incontrava con l'imputato, per essere di lì condotta in Albania).

Cass. pen. n. 8660/2019

In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, sussiste la giurisdizione italiana nel caso di condotta di trattenimento commessa interamente all'estero solo a condizione che la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, fosse in Italia, sicché questo è il luogo in cui si consuma l'offesa derivante dalla illecita condotta consistente nell'impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il difetto di giurisdizione relativamente ad un caso in cui la madre, dopo aver condiviso la decisione del marito di trasferirsi in via definitiva ed aver trascorso un anno di permanenza all'estero, aveva deciso di far rientro in Italia con i figli, vedendosi tuttavia negare per questi ultimi il consenso del marito).

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D. O. chiede
venerdì 24/05/2024
“Buongiorno, sono separata e ho 2 figli di 8 e 4 anni. Con mio ex marito abbiamo un pessimo rapporto, lui non vede nemmeno i figli, però abbiamo l'affidamento condiviso ed è registrato nei passaporti dei bambini come padre. Adesso vorrei andare con i bambini in vacanza a Santo Domingo e vorrei sapere se serve il permesso del padre per portarli all'estero (avendo i biglietti di andata e ritorno). Il mio avvocato che mi segue la separazione dice che li posso portare senza chiedere il permesso del padre (ma non mi fido tanto perchè essendo con gratuito patrocinio lui se ne frega dei miei problemi) invece in questura hanno detto che serve il permesso del padre. Siccome è praticamente impossibile ottenere il suo permesso scritto visti i rapporti conflittuali, non vorrei prendere i biglietti e poi essere fermata all'aeroporto per mancanza del permesso scritto del padre....”
Consulenza legale i 29/05/2024
Confermiamo, purtroppo, che per portare all’estero il figlio minore occorre il consenso dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale.
Esiste anzi, nel codice penale, un’apposita fattispecie di reato, chiamata “sottrazione e trattenimento del minore all’estero”, prevista all’art. 574 bis c.p. Tale norma punisce la condotta di chiunque (salvo che il fatto costituisca più grave reato) sottragga un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale.
In proposito la Corte di Cassazione (31927/2019) ha precisato che “in tema di reati contro la famiglia, integra il delitto previsto dall'art. 574-bis cod. pen. la condotta del genitore che porti con sé all'estero il figlio minore senza il consenso del coniuge, impedendo a quest'ultimo l'esercizio delle prerogative genitoriali, anche qualora il trattenimento all'estero sia di breve periodo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il decorso di un tempo rilevante non rientra tra gli elementi oggettivi del reato, ma costituisce elemento caratterizzante la diversa fattispecie di cui all'art. 574 cod. pen.)”.
In caso di opposizione dell’altro genitore, occorre rivolgersi al giudice tutelare, il quale (ai sensi dell’art. 337 c.c.) ha il potere/dovere di vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l'esercizio della responsabilità genitoriale.