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Articolo 505 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Serrata o sciopero a scopo di solidarietā o di protesta

Dispositivo dell'art. 505 Codice Penale

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite [510-512](1).

Note

(1) La Corte Costituzionale con sent. 28 dicembre 1968, n. 123 ha precisato che sono inapplicabili le sanzioni previste a carico dei lavoratori che scioperano per solidarietà con altri enti lavoratori scioperanti ove l'affinità delle esigenze che motivano l'agitazione degli uni e degli altri sia tale da far ritenere fondatamente che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischino di rimanere insoddisfatte.

Ratio Legis

L'intento originario del legislatore fu quello di reprimere condotte solidali di sciopero.

Spiegazione dell'art. 505 Codice Penale

La scelta del legislatore fu quella di reprimere penalmente condotte dissenzienti nei confronti del potere politico. L'anacronismo dei reati di sciopero si è rivelato tale non solamente per il successivo mutamento del quadro sociale politico, ma anche e soprattutto per l'avvento della Costituzione.

Il diritto di sciopero è infatti espressamente riconosciuto dall'articolo 40 Cost., il quale ha di fatto reso inapplicabili i delitti di serrata e di sciopero, nonostante l'unico articolo effettivamente dichiarato incostituzionale sia il 502.

Ad oggi, dunque, risultano pienamente legittimi lo sciopero e la serrata di carattere economico per fini contrattuali, politici, di solidarietà e di protesta.

Già nel 1962 la Corte Costituzionale aveva sancito l'illegittimità di tale norma se applicata nei confronti degli scioperanti solidali, quando, per l'affinità degli interessi coinvolti, vi fosse da ritenere che il motivo sotteso allo sciopero fosse comune.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Il delitto previsto dall’art. 505 c.p. rientra tra le fattispecie di serrata. Mentre, però, è stato giudicato incostituzionale l’art. 502 c.p., che puniva la serrata per fini contrattuali, in quanto contraria al diritto di sciopero riconosciuto dall’art. 40 Cost., risultano tuttora vigenti le fattispecie di serrata per fini non contrattuali (art. 503 del c.p.), quella per coazione alla pubblica Autorità (art. 504 del c.p.), nonché quella realizzata a scopo di solidarietà o di protesta (art. 505 del c.p.).

Nonostante possa essere realizzata per fini differenti, la serrata consiste, in ogni caso, nella condotta tenuta dal datore di lavoro o dai lavoratori che sospendano volontariamente, in modo totale o parziale, il lavoro nei propri stabilimenti, aziende o uffici.

Con particolare riferimento alla fattispecie punita dall’art. 505 c.p., essa punisce il datore di lavoro o i lavoratori che pongano in essere la condotta sopra delineata al fine di dimostrare solidarietà verso altri datori di lavoro o altri lavoratori, oppure per protesta. In relazione a quest'ultima ipotesi, in particolare, dato che uno sciopero è sempre caratterizzato da una finalità di protesta, la giurisprudenza ha chiarito che, mentre uno sciopero lecito è volto al soddisfacimento di un interesse strettamente lavorativo e, comunque, proprio dei lavoratori che si astengono dal lavoro, l'agitazione rilevante ai sensi della norma in esame è costituita da una pura manifestazione ideologica di principio.

Le diverse ipotesi di serrata attualmente punite dal nostro ordinamento, nonostante perseguano fini diversi, presentano degli elementi comuni.
Il primo di tali elementi è rappresentato dal soggetto attivo, che può essere sia il datore di lavoro che i lavoratori. Per datore di lavoro si intende l’organizzatore di un’impresa, un’azienda o un ufficio, in cui svolga la propria attività lavorativa un numero indeterminato di dipendenti, anche nel caso in cui vi sia un solo lavoratore.

La condotta tipica consiste nel compimento di qualsiasi atto che, però, non integri di per sé reato, e con il quale l’agente causi, senza un motivo legittimo, la sospensione o l’interruzione, totale o parziale, del lavoro dei propri stabilimenti, aziende o uffici, o, anche, di loro singoli reparti.
Qualora, invece, la condotta risulti giustificata, ad es., dalla mancanza di materie prime, il delitto in esame non può ritenersi integrato.
La condotta criminosa deve, inoltre, aver luogo durante un periodo lavorativo; non avrebbe, infatti, rilevanza penale qualora si svolgesse in un momento in cui il luogo di lavoro risultasse già chiuso, ad es. per mancanza di lavoro.
Nel caso il cui l’agente, in occasione della serrata, compia altri reati, essi concorrono con la fattispecie in esame.

Oggetto materiale del reato è lo stabilimento, l’azienda, l’ufficio o il singolo reparto che rimane inattivo a causa della condotta dell’agente.

È un reato di evento, per cui è richiesto il verificarsi di uno stato di inattività, totale o parziale, in cui venga a trovarsi lo stabilimento, azienda o ufficio in seguito alla condotta criminosa.
Il delitto si dovrà, quindi, considerare consumato nel momento in cui si verifica la sospensione o l’interruzione dell’attività lavorativa.
È, comunque, possibile il tentativo, quando il compimento di atti idonei da parte dell’agente non sia seguito dalla sospensione o interruzione del lavoro per cause a lui estranee.

Per quanto riguarda, infine, l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico che, in relazione all’ipotesi disciplinata dall’art. 505 c.p., deve consistere nella volontà di dimostrare solidarietà con altri datori di lavoro o altri lavoratori, oppure di protestare.

Ai sensi dell’art. 512 del c.p., la condanna ad uno dei delitti di serrata comporta l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da ogni ufficio sindacale per cinque anni.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 505 Codice Penale

Cass. pen. n. 7595/1975

L'esercizio del diritto di sciopero comporta la legittimitā di praticare liberamente quelle azioni sussidiarie che sono ritenute necessarie per la riuscita dell'astensione, quale il lancio di manifesti, la ripetizione di slogans, la formazione di blocchi volanti propagandistici, o dei cosiddetti picchettaggi di persuasione e altre consimili attivitā dirette a svolgere opera di convincimento nei confronti di coloro che dimostrano assenteismo o dissenso; ma č evidente che non č lecito porre in essere tali attivitā con modalitā lesive di diversi interessi privati penalmente tutelati fino a giungere ad una violenza privata. (Fattispecie in cui un sindacalista non appartenente alla categoria in sciopero, cioč ai lavoratori del commercio, aveva contribuito a far chiudere alcuni negozi i cui proprietari erano estranei alla manifestazione)

Cass. pen. n. 7588/1975

Nell'intento di rendere compatto e, quindi, efficace uno sciopero, č lecito compiere opera di propaganda e persuasione verso gli incerti o i dissidenti disposti ad essere informati sui motivi che inducono il lavoratore ad astenersi dal lavoro. Ma č evidente che, in difetto di una regolamentazione, demandata dalla Costituzione al legislatore, del diritto di sciopero, spetta all'interprete di determinarne i limiti; e tali limiti ovviamente, non possono che derivare dall'obbligo imposto dall'ordinamento giuridico di non violare le norme dettate a tutela di altri beni o interessi, nel senso che le cosiddette azioni sussidiarie ritenute necessarie per la riuscita dell'astensione dal lavoro sono legittime a condizione che non siano poste in essere modalitā lesive di altri interessi primari penalmente tutelati. Sussistono gli estremi del reato di violenza privata nel caso in cui gli scioperanti sollevino l'autoveicolo guidato dall'operaio dissenziente nel tentativo di farlo retrocedere mentre si avvicina al cancello di ingresso dello stabilimento

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