I
delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una
forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art.
49), necessario presupposto ai fine della rimproverabilità del soggetto agente.
Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti
non configurabile il tentativo (art.
56).
La norma in esame rappresenta un'ipotesi di
reato di pericolo, essendo bastevole l'attitudine degli atti a produrre uno degli effetti previsti dalla norma, non occorrendo che essi si realizzino determinando un evento inteso in senso naturalistico.
Norma ibrida tra il sequestro di persona a scopo di estorsione (art.
530) ed il
delitto di cui all'articolo precedente (
289 ter), la condotta incriminata consiste nel sequestrare una persona, al fine di ottenere, come prezzo della liberazione, la coartazione dello
Stato e dei suoi organi.
Come espressamente previsto, si applicano i commi di cui al precedente articolo. Al secondo comma, qui richiamato, è prevista una
condizione obiettiva di punibilità, non voluta dal reo, ma al quale comunque consegue un aggravamento di pena, qualora dal sequestro derivi dal morte del soggetto, per qualsiasi causa, anche indipendente dal sequestro stesso.
Se, per contro, il colpevole cagiona la morte del reo, è prevista una
circostanza aggravante consistente nella pena dell'
ergastolo. Qui la giurisprudenza richiede la volontarietà della condotta sorretta almeno dal
dolo eventuale, mentre la condotta colposa rientra nell'ipotesi precedente.
Se, per contro,
il fatto è di lieve entità, si applicano le pene previste dall'art.
605.