(massima n. 1)
Il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, gią previsto dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 e poi trasfuso nell'art. 289-ter cod. pen. dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che incrimina la condotta di chi sequestra o tiene in suo potere una persona onde costringere un terzo a compiere od omettere un atto, subordinandovi la liberazione della vittima, non richiede anche il perseguimento della finalitą di terrorismo, neppure quando la coazione sia rivolta a uno Stato, essendo quest'ultimo solo uno dei possibili destinatari della richiesta.