(massima n. 1)
Il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, gią previsto dall'art. 3 della legge n. 718 del 1985 e poi trasfuso nell'art. 289-ter cod. pen. dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che incrimina colui che sequestra o tiene in suo potere una persona con il dolo specifico di costringere un terzo a compiere od omettere un atto, subordinandovi la liberazione della vittima, non richiede anche il perseguimento della finalitą di terrorismo, neppure quando la coazione sia rivolta ad uno Stato, essendo quest'ultimo solo uno dei possibili soggetti destinatari della richiesta.