La norma in esame specifica la natura meramente amministrativa e socialpreventiva delle
misure di sicurezza, confutando qualsiasi ipotesi atta a qualificarle come pene afflittive vere e proprie.
Infatti,
non è previsto il regime del cumulo materiale, ma il giudice, per contro,
ordina l'applicazione di una sola misura di sicurezza anche quando il soggetto abbia commesso, in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più
misure di sicurezza della medesima specie.
Qualora invece le misure di sicurezza siano di
specie diversa, il giudice procedente può disporre il
cumulo di più misure, ma solo in caso di riscontrata esigenza di arginare la
pericolosità sociale del soggetto con più misure tra loro complementari.
L'unificazione delle misure di sicurezza, a differenza del cumulo materiale o giuridico della pena (v. art.
80), non costituisce di per sé un provvedimento favorevole così come, parallelamente, non costituisce un provvedimento sfavorevole quello che nega l'unificazione. Infatti, l'assoggettamento alla misura di sicurezza è conseguenza della pericolosità sociale del soggetto e viene meno solo con la cessazione di questa.
Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo trova ragione nel fatto che, a differenza della pena, la misura di sicurezza ha una
durata massima indeterminata, sottoposta al venir meno della pericolosità sociale e che,
qualora una delle misure di sicurezza sia già stata eseguita, è impossibile una valutazione unitaria della pericolosità per mancanza di uno dei termini di riferimento da valutare. All'unificazione in oggetto si può procedere solamente se le diverse misure siano ancora da eseguire o vi sia almeno una parziale coincidenza cronologica tra i rispettivi periodi di esecuzione.