(massima n. 1)
Ai fini dell'unificazione di diverse misure di sicurezza applicate separatamente ai sensi dell'art. 209 cod. pen., il magistrato di sorveglianza non può limitarsi a compiere una semplice somma aritmetica, ma deve accertare, alla stregua di una valutazione globale ed unitaria, la persistenza ed il grado della pericolosità sociale dell'interessato riferiti al momento dell'applicazione della misura unificata, fermo restando che il risultato della somma delle singole misure individua il limite massimo di quella unificata, salve eventuali proroghe conseguenti a successive valutazioni del giudice competente in caso di persistenza della pericolosità sociale.