(massima n. 1)
In caso di unificazione di pił misure di sicurezza, l'assorbimento della misura meno grave in quella pił grave non ne comporta l'estinzione, ma ne determina soltanto una diversa durata o la trasformazione in un'altra di specie diversa in base ai criteri fissati dall'art. 209 c.p., con la conseguenza che, in caso di estinzione di una delle misure unificate, quella residua, una volta accertata la persistente pericolositą del soggetto, riprende in pieno il suo vigore. (Fattispecie nella quale si č ritenuta correttamente disposta l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per un anno, gią unificata ad analoga misura successivamente applicata e poi revocata per effetto di annullamento della dichiarazione di delinquenza abituale).