(massima n. 1)
Per l'art. 209 comma quarto c.p., la unificazione di più misure di sicurezza analoghe ordinate a carico della stessa persona deve essere effettuata tanto nel caso in cui una di esse sia ancora in corso di esecuzione mentre l'altra dovrebbe ancora iniziare, quanto in quello in cui per entrambe l'esecuzione non sia ancora iniziata. Ambedue le ipotesi devono essere regolate da un regime unitario per cui l'unificazione delle due misure disposta ai sensi dell'art. 209 comma primo o comma secondo ipotesi prima c.p. non può che avere per effetto l'integrale sostituzione della pluralità di misure ordinate con la misura prescelta dal giudice di sorveglianza. Poiché la sostituzione integrale opera indipendentemente dal fatto che una delle misure antecedenti sia stata parzialmente espiata, in modo da escludere ogni possibilità di cumulo, ne deriva che la misura risultante dall'unificazione retroagisce al momento in cui iniziò l'esecuzione di quella sostituita: il periodo minimo di durata della misura unificata è rapportato a tale momento, per cui l'unificazione opera necessariamente ex tunc.