Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189(1).
Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente [c.c. 2901](2).
Note
(1)
La malafede è stata intesa dalla Cassazione come conoscenza da parte del contraente del reato commesso dall'alienante, nonché del pregiudizio subito dal creditore, non essendo richiesto esplicitamente un accordo con il terzo contraente diretto a danneggiare il creditore.
(2)
Il riferimento all'art. 189 del c.p., in quanto da considerarsi abrogata, in quanto incompatibile con quanto disposto dall'art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nell'ambito della riforma del nuovo codice di procedura penale, deve leggersi come riferimento ora all'art. 316 del c.p.p..