(massima n. 1)
In tema di sequestro conservativo, la presunzione relativa di fraudolenza degli atti a titolo oneroso compiuti successivamente alla consumazione del reato, stabilita dall'art. 193, comma primo, cod. pen., non può essere limitata ai casi di simulazione ovvero di irrisorietà del prezzo pattuito, configurandosi, invece, laddove non venga dimostrata la neutralità degli atti rispetto agli interessi dei creditori.