Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189(1), qualora si provi che furono da lui compiuti in frode [c.c. 2901].
La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente [c.c. 2901](2) .
Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.
Note
(1)
Il riferimento all'art. 189 del c.p., in quanto da considerarsi abrogata, in quanto incompatibile con quanto disposto dall'art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nell'ambito della riforma del nuovo codice di procedura penale, deve leggersi come riferimento ora all'art. 316 del c.p.p..
(2)
La norma quindi stabilisce la revocabilità di atti di disposizione patrimoniale sorti anteriormente al credito, ad eccezione del caso in cui si siano anteriori di un anno rispetto al fatto commesso. Il legislatore si è qui differenziato nella disciplina rispetto a quanto previsto in ambito civile, dove non vi sono limitazioni di tempo per la revocabilità.