(massima n. 1)
Gli atti di trasferimento oneroso o gratuito compiuti dall'imputato, dopo la consumazione del reato, al fine di eludere le pretese creditorie dello Stato o dei terzi danneggiati, essendo revocabili ex art. 193 cod. pen., non escludono l'assoggettamento a sequestro conservativo dei beni mobili o immobili che ne formano oggetto, a prescindere da ogni collegamento di detti beni con il reato per cui si procede.