(massima n. 1)
In tema di imputabilitā, il sordomutismo non č uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che tanto la capacitā, quanto l'incapacitā nel sordomuto formino oggetto di uno specifico accertamento che deve essere compiuto caso per caso, per cui č sufficiente che tale verifica sia stata compiuta e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto.