(massima n. 1)
L'art. 96 c.p. presuppone l'infermità qualificata come sordomutismo, onde non può essere applicato nei casi di solo mutismo o di sola sordità, affezioni che, singolarmente prese, la legge non ha ritenuto tali da costituire un rilevante ostacolo allo sviluppo psichico della persona.