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Articolo 35 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

Dispositivo dell'art. 35 bis Codice Penale

(1)La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio(2).

Note

(1) L'introduzione dell'articolo in esame è avvenuta successivamente all'introduzione del codice penale, attraverso l'art 123 della legge 24 novembre 1981, n. 689, poi modificato attraverso la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (art 15).
(2) La sospensione di cui al presente articolo si sviluppa sulla falsariga dell'interdizione prevista all'art. 32bis, con l'unica differenza che la sospensione consegue alla condanna all'arresto di qualunque gravità (all'opposto di quanto previsto all'art. 35). Parte della dottrina ritiene inapplicabile tale pena alle contravvenzioni colpose (analogamente a quanto avviene per i delitti colposi). Conforme a questo orientamento è anche la giurisprudenza.

Ratio Legis

La norma prevede una delle due pene accessorie da comminarsi in seguito alla commissione di una contravvenzione. per quanto riguarda la ratio sottesa alla punibilità di abuso dei poteri e violazione dei doveri si rimanda all' art. 32 bis del c.p..

Spiegazione dell'art. 35 bis Codice Penale

La pena accessoria in oggetto consegue ad ogni condanna all'arresto (è quindi solo prevista come pena per le contravvenzioni) quando si è agito con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

Viene prevista una durata minima (quindici giorni) ed una durata massima (due anni). Il contenuto e l'ambito di applicazione sono i medesimi dell'art. 32 bis che disciplina l'interdizione temporanea, cui si rimanda.

La sospensione è applicabile, per il combinato disposto degli artt. 31 e 33, a tutte le ipotesi contravvenzionali senza distinguere tra contravvenzioni commesse con dolo o con colpa. Infatti, secondo tali disposizioni, vi può essere un abuso di poteri od una violazione di doveri anche in caso di delitti colposi: è solo l'entità della pena irrogata che può escludere l'applicazione di tale pena accessoria.

La sospensione può riguardare non solo l'ufficio di amministratore, ma anche quello di sindaco, liquidatore, direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Massime relative all'art. 35 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 9530/1986

La pena accessoria (sospensione, dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) prevista dall'art. 35 bis, introdotto con l'art. 123 L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, è applicabile per il combinato disposto degli artt. 31 (condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte — interdizione) e 33 c.p. (condanna per delitto colposo), a tutte le ipotesi contravvenzionali senza distinguere tra contravvenzioni commesse con dolo o con colpa. Infatti, secondo tali disposizioni, vi può essere un abuso di poteri o una violazione di doveri anche in caso di delitto colposo: è solo l'entità della pena irrogata che può escludere l'applicazione della interdizione, per espresso dettato legislativo, ma non è prevista, anzi è esclusa, una incompatibilità tra interdizione e comportamento colposo dell'agente.

Cass. pen. n. 6249/1985

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, di cui all'art. 35 bis c.p. può riguardare non solo l'ufficio di amministrazione, ma anche quello di sindaco, liquidatore, direttore generale, nonché «ogni altro ufficio» con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore, conseguendo ad «ogni condanna» all'arresto per contravvenzioni con abuso dei poteri o violazione dei doveri di ufficio. Poiché fra i doveri di ufficio degli uffici direttivi di persone giuridiche o di imprese sono da ricomprendere quelli attinenti all'osservanza delle normative antinfortunistiche, sull'igiene del lavoro od antinquinamento, legittimamente il giudice applica la pena accessoria della sospensione dell'esercizio dell'ufficio, ove accerti l'inosservanza delle normative medesime, stabilite dal legislatore in un rapporto di stretta connessione con i predetti uffici per la tutela di interessi di ordine generale.

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