(1)La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio(2).
Note
(1)
L'introduzione dell'articolo in esame è avvenuta successivamente all'introduzione del codice penale, attraverso l'art 123 della legge 24 novembre 1981, n. 689, poi modificato attraverso la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (art 15).
(2)
La sospensione di cui al presente articolo si sviluppa sulla falsariga dell'interdizione prevista all'art. 32bis, con l'unica differenza che la sospensione consegue alla condanna all'arresto di qualunque gravità (all'opposto di quanto previsto all'art. 35). Parte della dottrina ritiene inapplicabile tale pena alle contravvenzioni colpose (analogamente a quanto avviene per i delitti colposi). Conforme a questo orientamento è anche la giurisprudenza.