L'
interdizione dai pubblici uffici, sia perpetua che temporanea, non deve applicarsi
quando il delitto è stato commesso con colpa. Nei rari casi dunque in cui il soggetto venga condannato per un delitto colposo e la pena sia superiore agli anni tre (si ricorda che i delitti colposi devono essere espressamente previsti dalla legge e comunque sono ovviamente puniti in maniera più lieve), non verrà applicata la pena accessoria in esame.
Per quanto riguarda il secondo comma dell'art.
29 nulla quaestio dato che la
dichiarazione di abitualità, di professionalità ovvero di tendenza a delinquere presuppongono condotte dolose del soggetto e quindi comunque in caso di delitti colposi tale dichiarazione non potrebbe essere fatta dal Giudice.
L'autore di delitti colposi non può altresì essere condannato alla pena accessoria dell'interdizione legale e non può essergli sospesa la responsabilità genitoriale qualora abbia dei figli.
Per quanto riguarda invece
l'interdizione temporanea per condanne per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o un'arte di cui all'art.
31, la disciplina è lievemente diversa, nel senso che se la condanna alla
reclusione per delitto colposo è
superiore agli anni tre, l'interdizione verrà comunque comminata.
Difficilmente si avrà un delitto colposo per abuso dei poteri, essendo quest'ultimo elemento strettamente collegato ad un intento doloso.
Più facile sarà allora la violazione colposa e non dolosa dei doveri inerenti la pubblica funzione, il pubblico servizio, la professione o l'arte (un esempio potrebbe essere il mancato rispetto colposo delle norme di sicurezza sul posto di lavoro da parte del responsabile che causi il decesso di un dipendente).