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Articolo 729 quater Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

Dispositivo dell'art. 729 quater Codice di procedura penale

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.

2. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 205 ter delle disposizioni di attuazione.

3. L'autorità giudiziaria e l'autorità straniera competente concordano le modalità della citazione, dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l'esame o la partecipazione all'udienza.

4. L'autorità giudiziaria richiede all'autorità straniera di identificare la persona da sentire o di cui è chiesta la partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti che le vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano e, ove necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione, al fine di garantirne l'effettivo esercizio.

5. L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facoltà che sono loro riconosciuti dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti sono informati della facoltà di astensione prevista dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto.

6. L'autorità giudiziaria può mettere a disposizione dello Stato richiesto i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, ove necessario.

7. Nel verbale redatto dall'autorità giudiziaria procedente deve darsi atto che l'attività è stata compiuta mediante collegamento a distanza.

Spiegazione dell'art. 729 quater Codice di procedura penale

La norma in esame rappresenta l'istituto più utilizzato in materia di rogatorie, dato che consente di ottenere l'audizione tra Paesi diversi dell'indagato, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito a distanza, tramite video conferenza (o altro strumento di trasmissione audiovisiva).

Tale strumento si rivela particolarmente utile, posto che, ovviamente, consente un notevole risparmio sia di tempo che di denaro, rispetto allo spostamento verso lo Stato italiano dal Paese estero.

All'esecuzione della richiesta si provvede tramite accordo tra l'autorità giudiziaria italiana e quella straniera, oltre alle eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l'esame o la partecipazione a distanza.

Per quanto riguarda le garanzie, idonee ad assicurare l'efficacia dell'audizione o dell'atto compiuto a distanza, l'autorità giudiziaria straniere deve provvedere innanzitutto all'identificazione dell'interessato, per poi informarlo tempestivamente dei diritti riconosciuti dall'ordinamento italiano (ad esempio, per quanto riguarda l'imputato, del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, o per il testimone, se l'imputato è un suo prossimo congiunto) e, se necessario, dei diritti alla traduzione e ad avere un interprete.

Il comma 7 si occupa della documentazione, in cui si prevede che nel verbale debba darsi atto che l'attività è stata compiuta mediante collegamento a distanza.

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