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Articolo 729 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute

Dispositivo dell'art. 729 ter Codice di procedura penale

1. L'autorità giudiziaria può richiedere il trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona detenuta in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova.

2. L'autorità giudiziaria italiana concorda con l'autorità straniera competente le modalità del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonché del livello di sicurezza indicato dall'autorità dello Stato richiesto.

3. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato italiano.

4. La persona trasferita rimane in stato di detenzione sul territorio nazionale, salvo che l'autorità straniera non ne chieda la liberazione.

5. Quando il trasferimento temporaneo è condizionato al fatto che la persona trasferita non può essere perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, l'immunità cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Spiegazione dell'art. 729 ter Codice di procedura penale

La norma in esame ricalca quasi integramente quanto disposto dall'art. 726 quater, il quale disciplina l'ipotesi inversa di trasferimento temporaneo all'estero di persona detenuta in Italia.

Qualora la rogatoria riguardi una richiesta di trasferimento temporaneo in Italia ai fini di indagine o per l'assunzione di una prova (ad es. interrogatorio) di persone detenute all'estero, su di esse provvede l'autorità giudiziaria competente.

Il trasferimento temporaneo e le sue modalità sono concordate insieme all'autorità straniera, unitamente al termine entro cui il soggetto trasferito deve far rientro nel Paese d'origine, tenendo conto delle condizioni di salute e del livello di sicurezza indicato dall'autorità estera.

La persona temporaneamente trasferita deve essere custodita nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto o dell'assunzione della prova, con spese a carico delloStato italiano.

Salvo che per qualche motivo l'autorità straniera non ne chieda la liberazione (ad es. perché scaduti i termini di custodia cautelare, o perché nel frattempo è stata espiata l'intera durata della pena), la persona trasferita rimane in stato di detenzione e, coe succede nell'ipotesi inversa, il periodo di detenzione sofferto in Italia vale ai fini del computo della pena espiata o ancora da espiare.


Come previsto da quasi tutti gli ordinamenti, la concessione di un trasferimento all'estero di una persona è subordinata ad una valutazione circa le condizioni in cui andrà a trovarsi il soggetto. Per tale motivo, il trasferimento può essere condizionato al fatto che il soggetto non venga sottoposto a qualche restrizione della libertà personale per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento (principio di specialità).

Tale immunità tuttavia cessa qualora il soggetto:

  • avendone avuto la possibilità non abbia lasciato il territorio dello Stato richiedente trascorsi 15 giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria;

  • avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

In entrambi i casi il legislatore qualifica il comportamento come rinuncia implicita al principio di specialità, anche se, a dire il vero, il soggetto potrebbe non essere a conoscenza dell'imminenza di nuove restrizioni della libertà personale per altri fatti anteriori al trasferimento.


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