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Articolo 237 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato

Dispositivo dell'art. 237 Codice di procedura penale

1. È consentita l'acquisizione, anche di ufficio [190 2], di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto(1).

Note

(1) Si tratta di uno dei casi indicati ex art. 190, comma secondo, in cui ex lege il giudice viene nominato titolare di un potere di acquisizione probatoria indipendente dall'impulso di parte.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui approntato una disciplina unitaria della prova documentale al fine di eliminare le incertezze della legislazione previgente.

Spiegazione dell'art. 237 Codice di procedura penale

La norma in commento, al fine di consentire al giudice la maggior cognizione di causa possibile, stabilisce che è sempre consentita, anche d’ufficio, l’acquisizione di qualsiasi documento proveniente dall’imputato, anche se detenuto da altri o da altri prodotto.

Tale ampiezza dei poteri del giudice presente un duplice scopo, vale a dire consentire, a prescindere dall’impulso di parte, una difesa più ampia dell’imputato, in un’ottica di tutela del principio di presunzione di innocenza, sia lo scopo di evitare che vadano dispersi importanti elementi probatori.

Massime relative all'art. 237 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 35036/2010

L'omessa convalida da parte del P.M. del sequestro di corrispondenza mancata dall'imputato, eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, non impedisce l'utilizzabilità nel giudizio della corrispondenza sequestrata, in quanto l'art. 237 cod. proc. pen. consente l'acquisizione anche d'ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto. (Rigetta, App. Palermo, 10 giugno 2009).

Cass. pen. n. 47009/2009

È illegittimo il provvedimento con cui il P.M. ordini alla direzione di una Casa circondariale l'esibizione della corrispondenza relativa a un detenuto, quando sia stato adottato in violazione della normativa penitenziaria (art. 18-ter L. n. 354 del 1975) che disciplina le forme e le garanzie contemplate per il "visto di controllo", con la conseguente inutilizzabilità dei relativi risultati probatori, a norma dell'art. 191, comma primo, c.p.p..

Cass. pen. n. 21289/2009

In tema di procedimento di riesame, le dichiarazioni accusatorie rese da un coindagato, contenute in un "block notes", possono essere acquisite ex artt. 234 e 237 cod. proc. pen., ma non posseggono, quanto al contenuto, la valenza probatoria delle dichiarazioni "contra alios" disciplinate dall'ordinamento, se non accompagnate da alcuna illustrazione da parte del loro autore in sede di interrogatorio. (Rigetta, Trib. lib. Lecce, 31 gennaio 2009)

Fonti:

Cass. pen. n. 21952/2001

L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti, già formati, da acquisire al procedimento medesimo. (Fattispecie in cui il ricorrente, cittadino italiano di lingua tedesca, aveva dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa traduzione in lingua italiana degli atti e documenti acquisiti al processo e redatti in tedesco).

Cass. pen. n. 7685/1999

È legittima ai sensi dell'art. 237 c.p.p. l'acquisizione di documenti allegati ad una istanza presentata dall'imputato, trttandosi di documenti provenienti dal medesimo e non essendo pertanto ipotizzabile, stante il fatto volontario del medesimo, la lesione del diritto di difesa. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'acquisizione della querela allegata all'istanza di rinvio del dibattimento presentata dall'imputato per documentare la concomitanza con l'altro processo).

Cass. pen. n. 4033/1997

In tema di reato di omesso versamento di somma quale ritenuta di acconto Irpef operata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 2, secondo comma D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, il modello 770 di sostituto d'imposta è acquisibile, ex art. 237 c.p.p., in quanto proveniente dall'imputato e, peraltro, essendo pertinente al reato — nella cui nozione rientrano tutte le cose che servono anche indirettamente ad accertare, tra l'altro, la consumazione dell'illecito — può essere raccolto nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. f) c.p.p.

Cass. pen. n. 473/1994

La lettera, occasionalmente intercettata dall'autorità giudiziaria, con la quale il coautore del fatto contesti al concorrente la responsabilità principale, del delitto, non costituisce chiamata di correo, perché non fatta nel processo, né diretta al giudice, ma è una dichiarazione di scienza del fatto, effettuata da persona la quale, ancorché imputata di un certo reato, la renda al di fuori del processo e, nella sua intenzione, all'insaputa del giudice. Tale dichiarazione, acquisibile al procedimento ai sensi dell'art. 237 c.p.p., non essendo di per sé sufficiente per l'affermazione di responsabilità va qualificata, sul piano probatorio, come indizio, con la conseguenza che può assumere valore di prova solo allorché ricorrano i requisiti previsti dall'art. 192, secondo comma, stesso codice.

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