(massima n. 1)
L'omessa convalida da parte del P.M. del sequestro di corrispondenza mancata dall'imputato, eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, non impedisce l'utilizzabilitą nel giudizio della corrispondenza sequestrata, in quanto l'art. 237 cod. proc. pen. consente l'acquisizione anche d'ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto. (Rigetta, App. Palermo, 10 giugno 2009).