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Articolo 221 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Nomina del perito

Dispositivo dell'art. 221 Codice di procedura penale

1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.

2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36(1).

Note

(1) Si ricordi che l'ufficio di perito è obbligatorio, il quale dunque viene meno solo a fronte di cause di incapacità o incompatibilità (art. 222).

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta ad assicurare la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonchè l'efficienza di tale fondamentale mezzo di prova.

Spiegazione dell'art. 221 Codice di procedura penale

La perizia, per l’importanza che spesso può avere all’interno di un procedimento penale, deve assicurare una notevole professionalità da parte di chi la espleta.

Per tali motivi la norma in esame richiede una speciale qualificazione delle persone cui la perizia viene affidata. Ciò viene assicurato da un lato, adottando come criterio principale per la nomina quello della iscrizione ad appositi albi professionali, anche se non si esclude sussidiariamente il ricorso ad altri esperti di particolare competenza e dall’altro lato, imponendo al giudice di disporre una perizia collegiale quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità.

Dal punto di vista pratico, presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie, tra cui sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.

L'albo dei periti è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.

Ai sensi del comma 3, il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione di cui all’articolo 36.

Massime relative all'art. 221 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 2211/2006

In tema di perizia e consulenza tecnica, la scelta dell'esperto tra soggetti non iscritti nell''Albo dei consulenti del giudice non produce alcuna nullità della nomina, né tantomeno incide sulla relazione da questi prodotta, o sulla attendibilità della stessa.

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Consulenze legali
relative all'articolo 221 Codice di procedura penale

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Mara chiede
venerdì 16/10/2015 - Abruzzo
“Un PM ha incaricato in un procedimento penale, unitamente un medico legale ed un ginecologo per una perizia che è stata effettuata solamente dalla ginecologa ma firmata anche dal medico legale. Vogliamo sapere se la perizia depositata al PM è valida e se il medico legale ha commesso reati o quant'altro.”
Consulenza legale i 16/10/2015
Il codice di procedura penale consente al giudice di nominare più periti, qualora "le indagini siano di particolare complessità o siano necessarie conoscenze in diverse materie" (art. 221, comma 2, c.p.p.).

In questi casi, ogni componente del collegio viene ritenuto autore dell'intera perizia sottoscritta: se vi è dissenso tra i periti, questi potranno esprimere soluzioni divergenti in un'unica relazione finale o eventualmente in relazioni distinte.

Nel caso in cui, invece vengano nominati due periti con incarichi e quesiti distinti, ciascun perito, salvo disposizioni contrarie al momento del giuramento econferimento dell’incarico, è tenuto a depositare distinte relazioni peritali.

Negli incarichi collegiali, si considera giuridicamente inesistente, e pertanto inutilizzabile ai fini della decisione, la perizia frutto di operazioni peritali cui non abbiano preso parte tutti i periti nominati, o quella non da tutti sottoscritta.
Al contrario, la Suprema Corte, ha fissato un principio secondo il quale ognuno dei periti deve ritenersi autore a pieno titolo dell’intera perizia collegiale sottoscritta, a nulla rilevando che nella relazione non siano state separatamente indicate le singole parti da ascrivere alla paternità di ciascuno (Cass. pen. 24.5.89, sez. VI).

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto inesistente la perizia affidata collegialmente a più periti ma alla quale uno di essi non abbia partecipato: "qualora l’espletamento di una perizia venga affidato ad un collegio di tre periti e uno di costoro non prenda parte alle operazioni onde sia redatta e poi depositata ed utilizzata una perizia a due e non a tre, la perizia è da considerarsi inesistente e, quindi, inutilizzabile ai fini della decisione. Ed infatti, poiché a norma dell’art. 221, comma secondo, c.p.p. il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline, la perizia che provenga da alcuni soltanto dei soggetti designati, è inidonea a conseguire lo scopo perseguito e, quindi, non è riconducibile nell’ambito dell’atto voluto" (Cass. pen. 25.2.94, sez. IV).

Per dare soluzione al quesito proposto, si dovrà quindi valutare quale sia stato l'apporto effettivo alla relazione da parte del medico legale che non avrebbe compiuto alcuna attività.
Se l'apporto è stato davvero nullo, non si potrà che sancire l'inesistenza della perizia.
Più difficile valutare la validità della CTU laddove il medico legale abbia partecipato in altro modo. Ad esempio, se la visita ginecologica è stata effettuata dalla sola ginecologa ma poi gli esiti della stessa e la valutazione di altri esami clinici fosse stata oggetto di valutazione anche del medico legale (il quale, quindi, avrebbe contribuito alla perizia con un parere professionale reso sulla documentazione medica), non è affatto automatico ritenere che il medico legale non abbia fattivamente partecipato alla perizia: di conseguenza, essa sarebbe valida.


Dal punto di vista del processo penale in corso, il giudice, rilevata l'inesistenza dell'apporto causale del medico legale e quindi l'inesistenza delle perizia, dovrà sostituire il perito ai sensi dell'art. 231 c.p.p. e affidare l'incarico ad un altro perito (o a più altri). Il Perito sostituito può essere condannato dal giudice al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende.


I reati che potrebbero essere configurati nella vicenda in esame, laddove si verificasse che il medico legale non abbia effettivamente dato alcun contributo alla perizia, sono il rifiuto di uffici legalmente dovuti e il delitto di falsa perizia, nonché i reati collegati all'"ufficialità" della figura del perito.

L'art. 366 c.p. prevede il delitto di rifiuto di uffici legalmente dovuti, sia nel caso in cui si utilizzino mezzi fraudolenti, sia qualora il perito rifiuti di assumere o di adempiere le funzioni cui è chiamato. La Cassazione ha però stabilito che la condotta prevista dall'art. 366 c.p., comma 2, riguarda "i soli contegni iniziali o preparatori della assunzione di funzioni pubbliche conferite dall'autorità giudiziaria, con l'esclusione dei comportamenti che investano la fase, successiva all'assunzione dell'incarico, dello svolgimento del mandato" (Cass. pen., sent. del 21.2.2012 n. 6903): pertanto parrebbe da escludere la configurabilità del reato nella fattispecie esposta nel quesito, in quanto il CTU ha già ricevuto l'incarico e l'inerzia sarebbe intervenuta nella fase di esecuzione dello stesso.

L'art. 373 c.p. disciplina il delitto di falsa perizia o interpretazione. L’elemento oggettivo è dato dalla falsità della consulenza resa al Giudice, intesa come travisamento dei fatti rilevanti da parte del perito. Inoltre, dovrà essere dimostrato il dolo del CTU: egli deve aver agito con la generica coscienza e volontà di rendere un parere menzognero, nascondendo oppure addirittura falsando la verità sottoposta al giudice (ciò può discendere anche dalla mancata menzione nella perizia di dati rilevanti).
Si è anche ritenuto che il perito commetta il reato di falsa perizia ove:
— nasconda la sua incompetenza;
— nasconda la sua incapacità naturale o legale nel redigere la perizia;
— taccia sulla sua condizione di incompatibilità o di ricusabilità:
— non si attivi nelle indagini necessarie;
— non fornisca determinati elementi di valutazione.

Inoltre, in qualità di pubblico ufficiale, il CTU può commette il reato di falsità ideologica in atti pubblici, se, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 479 c.p.).


Dal punto di vista civilistico, nonostante manchi nel codice di procedura penale una disposizione corrispondente all'art. 64 c.p.c, si ritiene che la responsabilità del CTU per negligenza comporti l'obbligo di risarcire i danni procurati ad una o entrambe le parti (responsabilità extracontrattuale), in particolare: le spese sostenute dalla parte per ottemperare a un provvedimento del giudice basato su una consulenza poi rivelatasi erronea, nonché gli esborsi della parte legati alla dimostrazione dell’erroneità delle conclusioni a cui perviene la perizia; il corrispettivo percepito dal CTU per una prestazione rivelatasi inutile/erronea.

Parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene peraltro che il consulente risponda solo nel caso in cui la consulenza implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (v. art. 2236 del c.c.), trovando altrimenti applicazione il secondo comma dell'art. 1176 del c.c. Per alcuni, la colpa grave ricorrerebbe ove la condotta del CTU fosse consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, in modo che egli possa abusare del proprio incarico; al contrario, non risulterebbe sufficiente a integrare tale responsabilità la mera erroneità o infondatezza - anche manifesta - sia delle tesi prospettate dal CTU, sia delle conclusioni a cui sia pervenuto (vedi in tal senso, App. Roma, Sez. III, sent. 28.12.2010).