L’art. 493 c.p.p. disciplina il momento delle
richieste di prova.
Ai sensi del comma 1, dopo la dichiarazione di
apertura del dibattimento e la lettura del capo di imputazione (
art. 492 del c.p.p.), il
dibattimento prosegue con le richieste di prova. Nello specifico, il
pubblico ministero, i difensori delle parti private eventuali (nell’ordine, della
parte civile, del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e il
difensore dell’
imputato indicano i fatti che intendono provare e le prove di cui chiedono l'ammissione.
Il momento dell’
indicazione dei fatti da provare è assolutamente fondamentale per permettere al giudice di decidere sull’ammissione delle prove. L’importanza dell’atto si comprende maggiormente tenendo presente che il giudice non conosce nulla delle
indagini preliminari, salvo gli atti contenuti nel
fascicolo per il dibattimento.
Sempre il comma 1 (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) precisa che il pubblico ministero, difensori delle parti private e il difensore dell’imputato indicano i fatti che vogliono provare e chiedono l’ammissione delle prove,
illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi dell’art. 189 del c.p.p. e del comma 1 dell’art. 190 del c.p.p.. Con questa precisazione, il legislatore ha previsto che l’illustrazione deve riguardare soltanto il profilo dell’ammissibilità delle prove. In tal modo, si vuole evitare che questo momento diventi un modo per introdurre in dibattimento elementi investigativi direttamente o indirettamente legati al merito della vicenda.
Nonostante l'oralità che caratterizza l’illustrazione dei fatti da provare e le richieste di prova, non è escluso l'utilizzo di
memorie scritte, di cui le parti possono avvalersi, soprattutto per facilitare l'enucleazione di questioni probatorie complesse. Tuttavia, esse comunque devono attenersi al divieto di introduzione di prove non ammissibili (quali, ad esempio, di atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero).
Il comma 2 prende in considerazione le prove che devono essere indicate nella lista ex
art. 468 del c.p.p.. In particolare, la norma stabilisce che l’esame testimoniale di persone non indicate nella lista depositata ai sensi dell’
art. 468 del c.p.p. è ammissibile, ma soltanto quando la parte interessata dimostri di non averle potute indicare tempestivamente.
Ad ogni modo, nuove prove possono comunque essere ammesse anche al termine dell'istruzione dibattimentale ex
art. 507 del c.p.p. o, se vi è assoluta necessità, persino dopo l'inizio della discussione ex
art. 523 del c.p.p..
Poi, il comma 3 prevede che le parti possono
concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuto nel fascicolo del pubblico ministero e della documentazione relativa alle indagini difensive svolte. Tale acquisizione non è di poco conto. Infatti, con la lettura degli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento, si realizza a tutti gli effetti l'acquisizione al processo della prova e, quindi, la sua diretta utilizzabilità ai fini della decisione del giudice.
Tale acquisizione non è di poco conto, posto che tramite la lettura degli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento si realizza a tutti gli effetti l'acquisizione al processo della prova e, quindi, la sua diretta utilizzabilità ai fini della decisione del giudice. Ad ogni modo, l'accordo del pubblico ministero e dell'imputato non inficia certo il potere d'acquisizione d'ufficio delle prove da parte del giudice, come infatti prevede il comma 1 bis dell'
art. 507 del c.p.p.. Però, a parte questo, può comportare un notevole risparmio di tempo in favore dell'economia processuale. Sempre a tal proposito, non si può dimenticare il fatto che le prove acquisite di concerto al fascicolo per il dibattimento dovranno comunque subire il vaglio di ammissibilità da parte del giudice ex
art. 190 del c.p.p..
Infine, secondo il comma 4, il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione ed interruzione. Inoltre, il presidente impedisce anche ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti di indagini preliminari: infatti, si deve ricordare che gli atti compiuti durante le indagini preliminari e contenuti solo nel fascicolo del pubblico ministero non possono essere conosciuti dal giudice del dibattimento.