(massima n. 1)
La presentazione della lista testimoniale del P.M. presso la cancelleria di una sezione diversa da quella competente a giudicare non comporta alcuna forma di invaliditą processuale, non incidendo sulle valutazioni del giudice in ordine all'ammissibilitą della prova. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado ha concesso il rinvio dell'udienza per consentire al difensore di esaminare la lista del P.M. e indicare eventualmente, ex art. 493, comma terzo, cod. proc. pen., le prove che non aveva potuto dedurre prima). (Annulla con rinvio, App. Genova, 01/12/2008).