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Articolo 171 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Nullità delle notificazioni

Dispositivo dell'art. 171 Codice di procedura penale

1. La notificazione è nulla:

  1. a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
  2. b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario(1);
  3. b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148(2);
  4. c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita(1);
  5. d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
  6. e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, a e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore(1);
  7. f) se è stata omessa l’affissione o non è stata inviata copia dell’atto con le modalità prescritte dall’articolo 157 comma 8(1);
  8. g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
  9. [h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.](3)

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. La notificazione è nulla:
[omissis]
b) se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario;
b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 148;
c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l’ha eseguita;
[omissis]
e) se non è stato dato l’avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore; f) se è stata omessa l’affissione o non è stata inviata copia dell’atto con le modalità prescritte dall’articolo 157 comma 8;
[omissis]
h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall’articolo 150 e l’atto non è giunto a conoscenza del destinatario.

__________________

(1) Lettera modificata dall'art. 10, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Lettera introdotta dall'art. 10, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(3) Lettera soppressa dall'art. 10, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Dato che le modalità di notifica sono dirette a garantire al destinatario un’effettiva o perlomeno potenziale conoscenza dell’atto notificato, il legislatore individua tassativamente i vizi che rendono una notificazione inidonea ad assicurare la predetta conoscenza. Tali vizi sono sanzionati con la nullità della notifica.

Spiegazione dell'art. 171 Codice di procedura penale

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha toccato l’art. 171 c.p.p.

In linea generale, l’art. 171 c.p.p. stabilisce che, quando le formalità prescritte dagli artt. 148 e ss. c.p.p. non sono state osservate, allora la notificazione deve ritenersi nulla.
La norma va ad indicare tassativamente le cause di nullità delle notificazioni.

Le cause di nullità delle notificazioni elencate dall’art. 171 c.p.p. rientrano nelle ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178 del c.p.p. e si aggiungono alle ipotesi di vera e propria inesistenza della notificazione (cioè, quando la notifica non può nemmeno considerarsi esistente per totale assenza dei presupposti minimi di base).

Nello specifico, ai sensi dell’art. 171 c.p.p., la notificazione è nulla nei seguenti casi:
a) la notificazione è nulla se l’atto è stato notificato in maniera incompleta, fuori dei casi in cui la legge ammette la notificazione per estratto;

b) la notificazione è nulla se c’è incertezza assoluta sull'autorità che ha disposto la notificazione oppure sulla parte privata mittente o richiedente oppure sul destinatario;

b-bis) la notificazione è nulla se, in caso di notificazione telematica, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 148 del c.p.p. (le modalità telematiche, nel rispetto della normativa su trasmissione e ricezione dei documenti informatici, devono assicurare l’identità del mittente e del destinatario; l’integrità del documento trasmesso; la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione);

c) la notificazione è nulla se, nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche, manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) la notificazione è nulla se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) la notificazione è nulla se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dal comma 8 ter dell'art. 157 del c.p.p. e dai commi 01, 1 e 3 dell'art. 161 del c.p.p. (avvertimento di dichiarare o eleggere domicilio) e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

f) la notificazione è nulla se è stata omessa l'affissione o non è stata inviata copia dell’atto con le modalità prescritte dal comma 8 dell'art. 157 del c.p.p. (notifica con deposito dell'atto nella casa comunale ove l’imputato ha l’abituale residenza o lavoro, con affissione dell'avviso di deposito alla porta della casa di abitazione o del luogo di lavoro; invio copia dell’atto, con annotazione sull’originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell’imputato);

g) la notificazione è nulla se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nel comma 8 dell'art. 157 del c.p.p. (portiere o chi ne fa le veci), quando non è possibile la consegna in mani proprie.

Alla notificazione si applica la disciplina generale delle nullità (art. 177 del c.p.p. e ss.): quindi, in generale, si ha sanatoria per acquiescenza espressa o tacita poiché la parte ha rinunciato ad eccepire la nullità o ha accettato gli effetti dell’atto o si è avvalsa delle facoltà derivanti dall’atto nullo (art. 183 del c.p.p.); per le nullità relative alle notificazioni di citazione, si ha sanatoria se la parte compare o rinuncia a comparire (art. 184 del c.p.p.).

In caso di mancata sanatoria, va disposta la rinnovazione della notifica nulla.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Coerentemente con l’introduzione delle modalità telematiche, quale modalità principale e generalizzata di esecuzione delle notificazioni, si introduce una specifica causa di nullità con riferimento all’ipotesi in cui il mezzo adottato non possieda i requisiti tecnici indicati all’art. 148, comma 1, idonei ad assicurare certezza anche temporale dell’avvenuta trasmissione e ricezione, l’identità del mittente e del destinatario dell’atto e l’integrità dell’atto, e si modifica la causa di nullità prevista dalla lettera b) del comma 1 della disposizione, includendovi anche il caso che l’incertezza assoluta attenga all’identità della parte privata mittente.


Inoltre, in conseguenza delle modifiche apportate con riguardo agli avvisi da fornire all’imputato connessi all’introduzione generalizzata della sua domiciliazione ex lege dell’imputato presso il difensore, si adegua la causa di nullità prevista dalla lettera e). Infine, in conseguenza della abrogazione dell’art. 150, si è prevista l’abrogazione della causa di nullità contemplata dalla lettera h) della norma.

Massime relative all'art. 171 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42911/2013

È nulla la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna eseguita mediante consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, se l'atto di elezione di domicilio presso il difensore di turno non contiene l'indicazione del nominativo del professionista, non ancora noto nelle more della comunicazione dell'apposito ufficio centralizzato del consiglio dell'ordine forense, e neppure risulta altrimenti provata la successiva e tempestiva comunicazione all'interessato.

Cass. pen. n. 35438/2006

È legittima l'elezione di domicilio effettuata contestualmente a un atto del procedimento avente diverse finalità, purché ne sia certa l'autenticità e non equivoco il contenuto. (Nella specie, l'elezione di domicilio, apposta in calce alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio nell'ambito di una procedura esecutiva diretta alla revoca della sospensione condizionale della pena, è stata ritenuta operante non solo ai fini delle pronunce incidentali relative al patrocinio a spese dello Stato, ma anche ai fini dell'intero procedimento camerale).

Cass. pen. n. 13042/2003

La invalidità della notifica del decreto di convalida del sequestro per omessa sottoscrizione dell'organo notificante, non ha alcun effetto sul decreto di convalida e determina solo la nullità della notifica con l'unica conseguenza che il termine per impugnare inizierà a decorrere o da una successiva e valida notifica o dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento.

Cass. pen. n. 114/2003

È legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, in assenza dell'invito, al destinatario dell'atto, a dichiarare o eleggere domicilio al momento della scarcerazione, qualora egli vi abbia già provveduto in precedenza (nella specie, in sede di convalida dell'arresto), indicandolo nello studio del difensore medesimo. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva chiesto la restituzione in termine per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale divenuta irrevocabile, lamentando la nullità, ai sensi dell'art. 171, lett. e), c.p.p., della notificazione del relativo estratto in mancanza dell'avvertimento previsto dal precedente art. 161, comma 3).

Cass. pen. n. 5982/2002

In tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici, è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso. (Nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato).

Cass. pen. n. 5276/2000

In tema di notificazioni, qualora la copia di un atto notificato (nella specie, decreto di citazione a giudizio) sia rappresentata da uno stampato privo di qualsiasi indicazione, diversamente dall'originale, completo in ogni parte, sussiste nullità della notificazione ex art. 171, comma 1, c.p.p., poiché la previsione dell'art. 168, comma 2 stesso codice, secondo la quale, quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata deve intendersi valere, a maggior ragione, quando la divergenza non riguardi la relazione di notifica, ma lo stesso contenuto dell'atto notificato.

Cass. pen. n. 15/1998

La diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione. Ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario attività particolari dell'ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario, si inquadrino nell'ambito delle medesime finalità. (Nella specie, relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale, la notificazione è stata ritenuta nulla dalla S.C. sul rilievo dell'omessa indicazione, nell'avviso di ricevimento della raccomandata, dell'esecuzione delle formalità prescritte dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1982, ed è stato, conseguentemente, ritenuto nullo anche l'ordine di carcerazione emesso sulla base della sentenza stessa).

Cass. pen. n. 7606/1997

Non è causa di nullità della notifica l'omessa trascrizione, nella relata, delle generalità della persona cui viene materialmente consegnato l'atto, quando di detta persona sia indicata la natura del rapporto con il convivente, destinatario dell'atto stesso. (Nella specie, relativa a rigetto di motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità della notifica del decreto di citazione all'imputato mediante consegna “a mani del padre convivente, tale qualificatosi”, la S.C. ha osservato che l'annotazione delle generalità nulla avrebbe aggiunto, in termini di certezza, ai fini della identificazione del soggetto consegnatario dell'atto).

Cass. pen. n. 1176/1997

Qualora l'ordinanza applicativa della misura cautelare (nella specie, custodia cautelare in carcere) sia notificata all'imputato detenuto in maniera incompleta per casuale e visibile errore di trasmissione, la nullità della notificazione dell'ordinanza, derivante dalla previsione dell'art. 171, comma primo, lettera a), c.p.p., non si riflette sulla validità ed efficacia del provvedimento applicativo, sotto il profilo del requisito della insufficiente descrizione del fatto richiesto dall'art. 292, comma secondo, lettera b), c.p.p., poiché, in simile ipotesi, l'evidente errore nella formazione della copia rende questa inidonea a valere come atto obiettivamente ed esclusivamente facente stato nei confronti del destinatario in luogo dell'originale.

Cass. pen. n. 1926/1996

Allorquando l'imputato abbia compiuto rituale elezione di domicilio, corredata dall'indicazione delle generalità del domiciliatario, secondo quanto prescritto dall'art. 62 att. c.p.p., l'omessa indicazione del domiciliatario stesso nella richiesta e nella relazione di notifica fatta dall'ufficiale giudiziario, è causa di nullità, omologabile all'ipotesi dell'incertezza assoluta del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 171, lett. b), terza ipotesi c.p.p. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto la nullità, poiché la notifica dell'estratto contumaciale era stata effettuata all'indirizzo del difensore domiciliatario, indicato dall'imputata, a persona qualificatasi «dipendente», ed incaricata della consegna, ma non identificata).

Cass. pen. n. 10095/1995

Qualora il decreto di citazione a giudizio di un imputato, che non risulti coniugato, venga notificato mediante consegna alla moglie convivente, come attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata, e qualora questa non contenga l'indicazione delle generalità della persona che ha ricevuto la copia, vi è in concreto un'assoluta impossibilità di identificare il consegnatario la quale si risolve nella nullità prevista dall'art. 171, lett. d), c.p.p., da cui deriva l'omessa citazione dell'imputato e la conseguente nullità stabilita dall'art. 179, comma 1, c.p.p.

Cass. pen. n. 9116/1995

L'agente postale, incaricato del recapito della raccomandata con ricevuta di ritorno recante la comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito dell'atto processuale presso la casa comunale, deve documentare sulla ricevuta suddetta — restituita al mittente per compiuta giacenza unitamente alla lettera — di avere preavvisato il destinatario, mediante affissione di avviso alla porta dell'abitazione o inserimento nella cassetta della corrispondenza, del deposito della raccomandata stessa presso l'ufficio postale. L'inosservanza di siffatta disciplina non consente di presumere la conoscenza da parte dell'imputato del deposito in questione e pertanto comporta la nullità della notifica.

Cass. pen. n. 3214/1995

L'art. 171 c.p.p. contempla tra le situazioni originanti la nullità della notificazione, la violazione delle disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia dell'atto o l'incertezza assoluta circa l'autorità richiedente o circa il destinatario della notificazione, e non anche la violazione delle disposizioni circa l'autorità che deve provvedere a curare la notificazione stessa. Ne consegue che è valida la notificazione dell'ordinanza che rinnova il titolo di custodia a norma dell'art. 27 c.p.p., eseguita a cura del pubblico ministero anziché del giudice che ha emesso il provvedimento, così come previsto dall'art. 92 delle disposizioni di attuazione del codice di rito per le fasi successive alla chiusura delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 3234/1994

La disposizione di cui all'art. 150 c.p.p. (forme particolari di notificazione disposte dal giudice) costituisce una norma «aperta», dettata dall'opportunità di avvalersi anche per le notificazioni dei nuovi mezzi tecnici quali il telefax ed altri ancora da scoprire. Attese l'eterogeneità di detti strumenti e le possibili modificazioni derivanti dal processo tecnologico, la norma in esame delinea un sistema innominato di modificazione senza prevedere un procedimento standard, sicché è necessario che sia il giudice a stabilire, con decreto in calce all'atto, non solo la natura del mezzo, ma anche le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto nulla la notificazione, a norma dell'art. 171, lett. h, c.p.p., poiché l'assenza di prova circa la ricezione del fax da parte del difensore faceva assumere rilievo all'omessa emanazione del decreto, che contiene la forma da far rivestire la notificazione).

Cass. pen. n. 3273/1993

Mentre l'art. 148, terzo comma, c.p.p. dispone che gli atti siano notificati «per intero», la sanzione di nullità è, poi, comminata dal successivo art. 171, lettera a) solo per il caso in cui l'atto sia notificato «in modo incompleto» (e fuori dei casi in cui è consentita la notifica per estratto). Ne consegue - stante la non piena corrispondenza delle due norme - che deve considerarsi atto completo e quindi utilmente notificabile, quello che, per quanto non «intero», contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa. (Fatto relativo a notificazione di provvedimento di diniego della liberazione anticipata, non contenente, nella copia notificata, la specificazione dei semestri per i quali il beneficio non era stato accordato).

Cass. pen. n. 1140/1992

La mancanza, nella copia dell'atto notificato ex art. 157, ottavo comma, c.p.p. e destinata all'interessato, dell'attestazione - da parte dell'ufficiale giudiziario - dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito dell'atto è effetto normale della regolamentazione procedimentale, data dalla norma, posto che l'affissione dell'avviso di deposito, essendo attività successiva a questo, non può esser data come avvenuta nell'atto che è oggetto del deposito. Poiché la comunicazione, da dare all'interessato, con lettera raccomandata, dell'avvenuto deposito, riguarda solo questo e non pure l'eseguita affissione dell'avviso, discende che non è previsto dalla legge alcun modo per inserire, negli atti che - attraverso il deposito o la raccomandata - sono destinati a pervenire all'imputato, la notizia al medesimo dell'avvenuta affissione dell'avviso, la cui mancanza - quindi - non può esser considerata, nell'ottica del disposto dell'art. 168, secondo comma, determinante la nullità prevista dall'art. 171, lettera f).

Cass. pen. n. 1121/1992

Ancorché la mancanza di data nella relazione di notifica non costituisca, secondo l'elencazione fatta dall'art. 171 c.p.p. causa di nullità della notifica stessa, tuttavia, nel caso di notificazione di un decreto penale di condanna all'imputato la previsione dell'art. 168 stesso codice relativa alla necessità che sia indicata la data di consegna della copia anche nella relazione apposta sulla copia medesima (relazione le cui attestazioni prevalgono in caso di divergenza, su quelle di cui al secondo comma del predetto art. 168) deve ritenersi prescritta a pena di nullità, rientrando nell'ambito della previsione dell'art. 178, primo comma, lettera c) c.p.p., in quanto relativa alla determinazione del momento iniziale di decorrenza del termine per proporre opposizione.

Cass. pen. n. 1247/1992

Per la validità della notificazione al difensore dell'avviso della fissazione dell'udienza, prescritto dal comma ottavo dell'art. 309 c.p.p., per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, è sufficiente, avendo la legge prescritto la «completezza» dell'atto e non anche la sua «interezza» (art. 171, lett. a, c.p.p.), che l'atto consegnato riproduca in tutte le parti essenziali l'originale in modo da consentire al destinatario di prendere cognizione del contenuto complessivo di esso. (Nella fattispecie la copia dell'atto consegnata al difensore riportava con precisione il numero di ruolo del procedimento, il nome degli indagati, l'autorità procedente e il giorno dell'udienza).

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