(massima n. 1)
La diversitā dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversitā di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversitā del regime di nullitā dei due differenti tipi di notificazione. Ne consegue che non sono sottratte al regime di nullitā proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario attivitā particolari dell'ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario, si inquadrino nell'ambito delle medesime finalitā. (Nella specie, relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale, la notificazione č stata ritenuta nulla dalla S.C. sul rilievo dell'omessa indicazione, nell'avviso di ricevimento della raccomandata, dell'esecuzione delle formalitā prescritte dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1982, ed č stato, conseguentemente, ritenuto nullo anche l'ordine di carcerazione emesso sulla base della sentenza stessa).