(massima n. 1)
Non č viziato da nullitā il decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato detenuto nel domicilio eletto, in quanto la previsione di cui all'art. 156 c.p.p. per la quale le notificazioni all'imputato detenuto debbono essere eseguite nel luogo di detenzione non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, atteso che anche all'imputato detenuto č consentito avvalersi della facoltā di dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161, comma primo, c.p.p. (Nella specie l'imputato aveva eletto domicilio in sede di interrogatorio in carcere dove si trovava ristretto per altra causa presso la propria abitazione e la S.C., verificatasi l'impossibilitā della notificazione nel domicilio eletto, ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., presso il difensore dell'imputato detenuto).