(massima n. 1)
In tema di reati edilizi, il sequestro preventivo ha, per sua natura e finalità, carattere provvisorio e cautelare: non può quindi — in tema di reati edilizi — essere mantenuto dopo la sentenza di condanna, sia perché questa interrompe la permanenza, che caratterizza i suddetti illeciti; sia perché l'eventuale reiterazione della condotta vietata dà luogo ad altra ipotesi di reato; sia perché il provvedimento perde efficacia con la pronuncia della suddetta decisione. (La Corte ha ritenuto compatibile l'ordine di demolizione delle opere abusive ed il dissequestro).