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Articolo 319 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Offerta di cauzione

Dispositivo dell'art. 319 Codice di procedura penale

1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata(1).

2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame [318], il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate(2).

3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.

Note

(1) La proposta di offerta è inoltrata dal difensore di fiducia del soggetto imputato nel procedimento penale specificato.
(2) In tal caso ne discende la liberazione dai vincoli dei beni assoggettati.

Ratio Legis

La norma in esame è diretta a fornire una via alternativa o al massimo sostitutiva al provvedimento di sequestro, in un'ottica di favore nei confronti di chi si mostri attivo nel fornire le garanzie idonee.

Spiegazione dell'art. 319 Codice di procedura penale

Le misure cautelari reali, già dalla collocazione sistematica, si differenziano dalla altre misure in quanto è differente lo specifico finalismo a cui tendono.

Il vincolo di indisponibilità della cosa corrisponde infatti ad una esigenza cautelare (v. artt. 273 e ss.), e non ad una esigenza di natura probatoria, come tipicamente accade nelle ipotesi di sequestro penale, non a caso disciplinato tra i “mezzi di ricerca della prova”.

Il codice ha individuato due differenti tipologie di misure riconducibili a tale ambito, accomunate dalla finalità cautelare, ma differenti sul piano delle esigenze da soddisfare.

Per quanto concerne il sequestro conservativo (v. art. 316), esso può essere evitato offrendo idonea cauzione per i crediti in oggetto, offerta che spetta sia all'imputato che al responsabile civile, in quanto direttamente interessati dalla misura cautelare disposta. La garanzia deve comunque essere idonea a preservare le esigenze cautelari patrimoniali e, se offerta con la richiesta di riesame, proporzionata al valore delle cose (già) sequestrate.

Il comma 3 prevede inoltre la possibilità di revoca del provvedimento, in qualunque stato e grado del processo, sempre che la cauzione sia idonea.

Massime relative all'art. 319 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 45929/2005

L'ordinamento processuale non prevede la revoca del sequestro conservativo per il venire meno dei presupposti genetici, ma soltanto in presenza di idonea cauzione. (Rigetta, App. Firenze, 27 Maggio 2004).

Cass. pen. n. 27964/2001

L'intervenuta revoca di un sequestro conservativo, conseguita all'imposizione di una cauzione, non fa venir meno l'interesse all'impugnazione avverso il provvedimento applicativo della suindicata misura cautelare reale, atteso che l'eventuale accoglimento del gravame non potrebbe non avere influenza anche sulla legittimitą del permanere della cauzione versata.

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