(massima n. 1)
L'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non č impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormitą, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il profilo dell'abnormitą, in quanto il provvedimento era stato motivato in ordine alla mancanza di ogni nesso causale tra il preteso danno ed il reato posto in essere dall'imputato).