(massima n. 1)
Il provvedimento col quale il giudice esclude la costituzione come parte civile di un soggetto in quanto lo stesso non può considerarsi destinatario di un danno diretto ed immediato conseguente al reato, non è abnorme. Al contrario, considerato che la valutazione circa l'insussistenza del rapporto causale in termini di conseguenzialità diretta ed immediata costituisce doveroso rilievo della mancanza del requisito specifico per la costituzione di parte civile, della cosiddetta legitimatio ad causam (art. 74 c.p.p.), deve ritenersi che tale provvedimento costituisca espressa attuazione della previsione normativa.