(massima n. 2)
In tema di concorso “esterno” nel sodalizio criminale dell'associazione mafiosa, per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato occorre riscontrare che il soggetto, pur non appartenendo organicamente all'associazione mafiosa, presti consapevolmente alla stessa un contributo utile per la sua vita e il suo funzionamento. Tale contributo può manifestarsi nelle forme più varie, anche nel collaborare con l'associazione mafiosa mediante il procacciamento di risorse finanziarie da destinare a lavori pubblici e nell'aggiudicazione “pilotata” dei relativi appalti, attività che offre al sodalizio criminale la possibilità di esercitare ulteriormente il proprio dominio e di accrescere le proprie risorse economiche. (Fattispecie in cui la S.C., nel ribadire il principio sopra enunciato, ha escluso, tuttavia, che il giudice di merito abbia dato sufficiente conto in motivazione degli indizi idonei a dimostrare la sussistenza e la riferibilità all'indagato della condotta criminosa ipotizzata).